Investimenti in start-up innovative: detrazione 65% e istanze tardive
La legge di conversione del D.L. 19/2026 (L. 50/2026) all’art. 25, c. 5-quater introduce una disposizione temporanea di repêchage per ammettere al beneficio taluni investitori che non avevano adempiuto alle formalità di rito.
L’agevolazione fiscale a favore degli investitori in start-up innovative trova il proprio fondamento nell’art. 29-bis D.L. 179/2012 (c.d. “Decreto Crescita 2.0”), introdotto per incentivare l’afflusso di capitali privati verso l’ecosistema dell’innovazione tecnologica italiana. La norma riconosce al contribuente (persona fisica o giuridica) una detrazione Irpef/Ires pari al 65% della somma investita nel capitale sociale di una start-up innovativa, a condizione che l’investimento non generi una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale, dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea generale ovvero dei diritti agli utili.
Procedura ordinaria: l’istanza preventiva – Nella disciplina “a regime”, il procedimento per ottenere il
riconoscimento dell’agevolazione è scandito dall’art. 5 D.M. 28.12.2020, il quale stabilisce che prima dell’effettuazione dell’investimento, l’impresa beneficiaria è tenuta a presentare un’apposita istanza tramite la piattaforma informatica denominata “Incentivi fiscali in regime de minimis per investimenti in start-up e PMI innovative”, gestita da Invitalia S.p.A. per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Novità del decreto PNRR 2026: istanza postuma per gli investimenti del primo semestre 2025 – Con l’art. 25, c. 5-quater, introdotto in sede di conversione del D.L. 19/2026 dalla L. 50/2026 (pubblicata sulla G.U. 20.04.2026, n. 91), il legislatore ha introdotto una deroga espressa al meccanismo della preventività dell’istanza, limitatamente agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1.01.2025 e il 30.06.2025 nel capitale di start-up innovative.
Per tali investimenti, l’impresa beneficiaria può presentare l’istanza anche successivamente all’effettuazione dell’investimento, purché entro il 31.05.2026. Si tratta di una finestra temporale straordinaria, finalizzata a sanare le situazioni in cui l’investitore e/o la start-up hanno proceduto all’operazione senza rispettare il requisito della preventività dell’istanza.
La norma risponde a un’esigenza concreta e diffusa nell’ecosistema start-up italiano. La piattaforma Invitalia, infatti, ha conosciuto fasi di discontinuità operativa o di difficoltà tecnica, e non raramente gli investitori hanno perfezionato l’operazione di investimento prima di aver completato l’iter burocratico dell’istanza preventiva.
La disposizione in commento consente dunque di recuperare il beneficio fiscale in quei casi in cui
l’inosservanza del requisito formale della preventività non sia stata accompagnata da irregolarità sostanziali (ad esempio violazione del massimale de minimis o assenza dei requisiti della start-up), evitando che una mera dimenticanza procedurale privi l’investitore di un beneficio altrimenti spettante.
Inoltre, anche nel caso dell’istanza postuma, ai sensi dell’art. 25, c. 5-quinquies, il Ministero provvede alla verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), del rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale “de minimis” previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013. L’esito di tale accertamento viene notificato sia all’impresa beneficiaria che al soggetto investitore, con contestuale comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Un esito negativo dell’accertamento è ostativo al riconoscimento dell’incentivo: in tal caso, la detrazione non potrà essere fruita dall’investitore, anche laddove l’investimento sia stato regolarmente effettuato.
Alla luce di quanto sopra, i soggetti interessati dalla disposizione in commento devono prestare attenzione ai seguenti passaggi operativi:
– verifica dei presupposti. Si deve accertare che l’investimento sia stato effettuato nel periodo 1.01.2025-30.06.2025 e che la start-up possedesse i requisiti di legge al momento dell’operazione;
– presentazione dell’istanza. L’impresa beneficiaria (start-up) deve accedere alla piattaforma Invitalia e trasmettere l’istanza entro e non oltre il 31.05.2026, indicando l’ammontare dell’investimento già realizzato;
– attesa dell’esito. Il MIMIT provvederà alla verifica tramite RNA e notificherà l’esito alle parti. Solo in caso di esito positivo, l’investitore potrà fruire della detrazione del 65%;
– fruizione della detrazione: La detrazione spetterà nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento è stato effettuato (2025), subordinatamente al positivo completamento dell’iter.
Alessandro Pescari
Fonte: RatioQuotidiano | 02.05.2026
