Fondo di Garanzia PMI, operatività 2026 in chiaro e scuro

L’art. 14 D.L. 31.12.2025, n. 200 ha prorogato fino al 31.12.2026 le modalità operative del Fondo di Garanzia per le PMI. Pertanto, i soggetti beneficiari, ovvero le PMI (e gli ETS), potranno contare anche per il corrente anno di un sostegno importante per l’accesso al credito. Di seguito, si ricordano le principali linee guida.

Garanzie (percentuali di copertura del Fondo): 80% per tutte le operazioni di finanziamento con finalità di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre 3 anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione; 50% per tutte le operazioni di finanziamento con finalità di liquidità, indipendentemente dalla fascia di rischio; importo massimo garantito a regime previsto per singola impresa di 5 milioni di euro. Confermata la non ammissibilità per le imprese rientranti in fascia 5 secondo il modello di valutazione previsto dalle vigenti disposizioni. Rimane gratuita la concessione delle garanzie per le microimprese.
Inoltre, è da registrare l’estensione alle Midcap (imprese con numero di dipendenti non superiore a 499), tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi a oggetto investimenti nel capitale di rischio, che previa autorizzazione della Commissione Europea, il Fondo potrà rilasciare le seguenti garanzie:
– 40% per le operazioni di finanziamento relative a investimenti;
– 30% per le operazioni finanziarie finalizzate alla liquidità.
Gli enti del Terzo settore devono essere iscritti al Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative presso il Registro delle Imprese. In questo caso la garanzia è concessa in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro e senza l’applicazione del modello di valutazione.
In fase di valutazione della domanda, è previsto il calcolo dello scoring secondo il modello di valutazione del rischio che tiene conto sia dei dati economico-finanziari dei bilanci sia dei dati della Centrale Rischi.
Fermo restando quanto precede, il decreto interministeriale firmato da Mimit e Mef, in attuazione della legge di Bilancio 2025 (art. 1, cc. 451-454 L. 207/2024) ha introdotto un premio aggiuntivo a carico delle banche e degli intermediari finanziari (esclusi Confidi e operazioni di portafoglio) che utilizzano in modo rilevante il Fondo di garanzia per le PMI.

Nuove regole e costi aggiuntivi – L’obiettivo è duplice, scoraggiare l’eccessivo ricorso alla garanzia pubblica e rafforzare la sostenibilità finanziaria del Fondo stesso, mediante:
– soglia di esenzione. Il premio non si applica fino al raggiungimento di una soglia pari al maggiore tra il 30% dei finanziamenti erogati dall’istituto e un valore minimo assoluto di 200 milioni di euro di importo garantito;
– aliquote progressive. Oltre la soglia di esenzione, si applicano 2 aliquote progressive sull’importo garantito totale: 0,5% sulla quota compresa tra il 30% e il 60% del totale dei finanziamenti erogati e 1,5% sulla quota che supera il 60% dei finanziamenti erogati.
È prevista una riduzione del 50% del premio aggiuntivo se almeno il 60% dei finanziamenti garantiti è erogato a imprese con un profilo di rischio più elevato (fasce 3 e 4 del rating MCC). L’impatto economico di questi oneri è ritenuto marginale per i piccoli Istituti di credito, mentre cresce significativamente per le banche di medie e grandi dimensioni che fanno ampio ricorso alle garanzie Fondo.
Queste nuove misure, sebbene motivate da esigenze di finanza pubblica, da più parti, sollevano il timore di una traslazione dei maggiori oneri sulle PMI e potrebbero disincentivare ulteriormente l’erogazione del credito in un periodo di fragilità economica-finanziaria in particolare delle migliaia di micro e piccole imprese che anche nel 2025 hanno potuto beneficiare delle garanzie in commento.

Alessandro Pescari

Fonte: RatioQuotidiano | 17.02.2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *