Il contratto di impresa familiare è sempre attuale
Il lavoro nell’ambito della famiglia è suscettibile di forme diverse e, in presenza di una collaborazione
con le caratteristiche di abitualità e continuità, in assenza dei presupposti del “lavoro subordinato” è
necessario un inquadramento differente.
Il quadro generale del lavoro familiare nelle micro-piccole imprese
Nel panorama delle micro-piccole imprese, sovente si registrano oltre al titolare (imprenditore) della “Ditta”, i suoi familiari che prestano attività in modo sporadico, oppure con abitualità e continuità. L’inquadramento giuridico di tali forme di lavoro può prestarsi a scenari diversi che negli anni hanno alimentato anche molto contenzioso con gli organi di controllo (INPS e INL).
Tralasciando in questa sede gli aspetti più marcatamente giuslavoristici del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. (con tutta la querelle giurisprudenziale ancora oggi molto attuale), preme evidenziare che l’istituto della “impresa familiare”, ad oltre mezzo secolo dalla codificazione, resta un valido strumento per regolare i rapporti di lavoro suddetti.
Evoluzione normativa: dalla sentenza costituzionale all’introduzione dell’art. 230-ter
Infatti, l’art. 230-bis c.c., stabilisce che:
Normativa
“Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate,
a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. …
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell’azienda. …”.
Ebbene, la norma è rimasta invariata nel tempo ed è stata recentemente oggetto di intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 148/2024) che ha dichiarato l’illegittimità, per violazione degli artt. 2, 3, 4, 35, 36 e 117 della Costituzione, dell’art. 230-bis del c.c., nella parte in cui non prevede come familiare anche il “convivente di fatto” e come impresa familiare quella cui collabora anche il “convivente di fatto”.
Tale pronuncia, trova fondamento nella Legge n. 76/2016, c.d. Legge “Cirinnà”, con la quale è stata istituita e regolamentata l’unione civile tra persone dello stesso sesso ed è stata disciplinata per una serie di fattispecie e contesti la convivenza di fatto, more uxorio.
Di conseguenza, il legislatore è intervenuto introducendo il nuovo art. 230-ter c.c. ai sensi del quale:
Normativa
“Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.”.
La novella legislativa sopra richiamata, non può che portare all’equiparazione del convivente di fatto (more uxorio) al coniuge nell’ambito dell’impresa familiare, con l’applicazione per quest’ultimo delle disposizioni sia fiscali, sia previdenziali previste per il coniuge dell’impresa familiare.
Profili fiscali, previdenziali e necessità di un intervento chiarificatore
A tale ultimo riguardo, si ricordano le disposizioni principali.
Il regime fiscale dell’impresa familiare di cui al citato art. 230-bis c.c. è disciplinato dall’art. 5, comma 4, TUIR, ai sensi del quale i redditi delle imprese in esame sono imputati, limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore/titolare, a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione agli utili.
Ai fini previdenziali, in considerazione del fatto che il citato art. 230-ter, non equipara il convivente di fatto al coniuge (come invece previsto per le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso), l’INPS nella circolare 31 marzo 2017, n. 66 (confermata dall’Ispettorato del Lavoro nella Nota 23 maggio 2023) ha negato l’applicazione al convivente di fatto delle disposizioni previdenziali previste per i familiari/affini dell’impresa familiare.
In particolare in tale occasione l’Istituto, considerato che la normativa relativa al convivente di fatto estende allo stesso soltanto alcune tutele espressamente indicate, è giunto alla conclusione che il convivente di fatto “non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare dell’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare”.
A ben vedere, sembra opportuno che il legislatore assuma i provvedimenti necessari in materia fiscale e previdenziale, affinché vi sia piena chiarezza e uniformità di trattamento tra persone legate da vincoli familiari diversi (come recepiti nelle diverse norme sopra richiamate), al fine di evitare ulteriori contenziosi in materia di lavoro tra soggetti legati a vincoli familiari di affinità e convivenza.
Infine, è opportuno ricordare che il contratto di impresa familiare, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, tra l’altro, deve essere stipulato mediante scrittura privata autenticata (o atto pubblico), ed esplica gli effetti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui viene sottoscritto, salvo il caso in cui sia stipulato contestualmente all’inizio dell’attività, ovvero all’assunzione della partita IVA da parte dell’imprenditore (individuale) che in tale caso avrà valore già per la ripartizione degli utili/reddito dell’anno in corso.
Alessandro Pescari
Fonte: MySolution | L’Opinione | Fisco & Società | 12.12.2025
