Atti di fine anno delle società di persone, quali effetti?
La fine dell’anno (dell’esercizio) rappresenta un momento cruciale per le società di persone e per le S.r.l. che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale. Entro il 31.12.2025, infatti, la stipula di determinati atti societari consente di attribuire agli stessi efficacia fiscale già dal 2025 o, in alternativa, dal 2026, con ricadute rilevanti sulla ripartizione del reddito tra i soci e sugli adempimenti dichiarativi futuri. Ne consegue che occorre conoscere bene le regole del “gioco” al fine di individuare la migliore strategia in ordine alle esigenze delle diverse parti contraenti.
Modifica della compagine sociale – Quando un atto comporta l’ingresso di nuovi soci o l’uscita di soci esistenti (es. per cessione di quote, recesso o successione) si verifica una vera e propria modifica della compagine sociale. In questi casi, se l’atto è stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il 31.12.2025, gli effetti fiscali si producono già nello stesso periodo d’imposta 2025. Ciò significa che il reddito dell’anno sarà imputato integralmente ai soci risultanti dalla nuova compagine, secondo le percentuali di partecipazione agli utili aggiornate.
Questa regola assume particolare rilievo per la pianificazione fiscale, poiché consente di adeguare tempestivamente la ripartizione del reddito in funzione dei nuovi assetti societari.
Diverso è il caso in cui la variazione riguardi solo le percentuali di partecipazione al capitale o agli utili tra soci già esistenti, senza ingresso o uscita di soggetti. In tali ipotesi, pur se l’atto viene stipulato entro il 31.12.2025, la ripartizione del reddito avrà efficacia dal periodo d’imposta successivo, ovvero dal 2026. Pertanto, il reddito relativo al 2025 continuerà a essere imputato secondo le percentuali ante variazioni effettuate.
S.r.l. trasparenti e associazioni professionali – Le medesime regole si applicano alle S.r.l. che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 116 del Tuir, per le quali l’Agenzia delle Entrate (circ. 22.11.2004, n. 49/E) ha confermato l’equiparazione alle società di persone. Anche in questo caso, solo le modifiche che incidono sulla compagine sociale producono effetti immediati.
Mentre, per le associazioni tra professionisti, secondo l’art. 5, c. 3, lett. c) del Tuir, il reddito è imputato per trasparenza agli associati secondo le quote di partecipazione agli utili risultanti dall’atto costitutivo o da successivi atti pubblici o scritture private autenticate, anche se redatti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ne deriva che, a differenza delle società di persone, le quote di ripartizione del reddito possono essere determinate anche a consuntivo, sulla base delle prestazioni effettivamente rese dai singoli associati nel periodo d’imposta, senza la necessità di formalizzare le modifiche entro il 31.12 affinché producano effetti nello stesso anno.
Concordato preventivo biennale – Un ulteriore profilo di attenzione riguarda le società che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB). Infatti, la disciplina prevede specifiche cause di esclusione/cessazione del concordato collegate alla modifica della compagine sociale. In particolare, come disposto:
– dall’art. 11, c. 1, lett. b-quater) D.Lgs. 13/2024 non è possibile accedere al CPB quando la società nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato risulta interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione professionale apporta modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio o associato;
– dall’art. 21, c, 1, lett. b-ter) D.Lgs. 13/2024, il CPB cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale la società di persone o associazione professionale pone in essere operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione professionale è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio o associato.
Conseguentemente, la tempistica di stipula degli atti di fine anno rappresenta un elemento fondamentale nella gestione fiscale delle società di persone e soggetti equiparati. Una valutazione attenta e consapevole consente di evitare effetti indesiderati e di regolare al meglio le diverse esigenze civilistiche e fiscali delle parti in causa.
Alessandro Pescari
Fonte: RatioQuotidiano | 31.12.2025
