Fondo di Garanzia e microcredito a supporto delle MPMI
Anche per il 2025 è stata confermata l’operatività da parte del Mediocredito Centrale a favore di micro-piccole e medie imprese.
Il legislatore della legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 450 e ss.) ha aggiornato il quadro di riferimento per il corrente anno del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, c. 100, lett. a) L. 662/1996, apportando alcune significative modifiche. In particolare, per quanto riguarda le garanzie (percentuali di copertura del Fondo):
– 80% (invariato) per tutte le operazioni di finanziamento con finalità di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre 3 anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione;
– 50% per tutte le operazioni di finanziamento con finalità di liquidità, indipendentemente dalla fascia di rischio;
– importo massimo garantito a regime previsto per singola impresa di 5 milioni di euro.
È stata poi confermata la non ammissibilità per le imprese rientrati in fascia 5 secondo il modello di valutazione previsto dalle vigenti disposizioni.
Inoltre, è da registrare l’estensione alle Midcap (imprese con numero di dipendenti non superiore a 499), della possibilità, previa autorizzazione della Commissione Europea, di poter rilasciare le seguenti garanzie:
– 40% per le operazioni di finanziamento relative a investimenti;
– 30% per le operazioni finanziarie finalizzate alla liquidità.
Infine, per quanto attiene al microcredito (ex art. 111, c. 1, D.Lgs. 385/1993 e s.m.i.) il soggetto gestore, Mediocredito Centrale S.p.A., con la recente circolare n. 1/2025, ha riepilogato, tra l’altro, alcune misure:
– possono accedere le società di persone e di capitali con numero di dipendenti non superiore alle 10 unità e i lavoratori autonomi o le imprese individuali con un numero di dipendenti non superiore alle 5 unità;
– è previsto un importo massimo finanziato di 75.000 euro, ovvero 100.000 per le S.r.l. con durata massima del finanziamento pari a 10 anni. Fermo restando i limiti di cui sopra, l’ammontare dei finanziamenti concessi dagli operatori di microcredito a un singolo beneficiario non può superare il 10% del capitale sociale al netto delle perdite, come risultante dall’ultimo bilancio approvato (art. 4, c. 1-bis D.M. Economia 17.10.2014, n. 176). Mentre, per le misure di copertura della garanzia di operazioni di microcredito, si annota che:
– per le operazioni di importo superiore a 50.000 euro, la garanzia è rilasciata nella misura massima del 60%;
– per le operazioni fino all’importo di 50.000 euro, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell’80%;
– nel caso delle richieste di riassicurazione/controgaranzia, la predetta misura rappresenta il valore massimo che può raggiungere il prodotto tra la garanzia concessa dal soggetto garante, che non potrà mai essere superiore al 60%, e la riassicurazione concessa dal Fondo, che non potrà mai essere superiore all’80%.
La concessione della garanzia è completamente gratuita, non comportando il pagamento di alcuna commissione al Fondo.
Il supporto che può derivare dalle misure sopra illustrate, in particolare alle micro-piccole imprese, è da ritenere importante, poiché molte filiere stanno registrando contrazioni di ordini e, quindi, una produttività ridotta.
Alessandro Pescari
Fonte: RatioQuotidiano | 19.03.2025
