Piattaforme digitali obbligate a rendicontare le attività gestite
L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto 3.10.2024, n. 3, ha chiarito le definizioni di “piattaforma” e “venditore”.
A seguito della direttiva (UE) 2021/514 (Dac 7), recante “Modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale”, il legislatore nazionale ha emanato il D.Lgs. 32/2023, che detta dunque le disposizioni interne. Di talché, i gestori di piattaforme digitali sono tenuti ad acquisire e comunicare alle competenti amministrazioni fiscali, una serie di notizie concernenti i venditori che si servono della “rete”.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 20.11.2023, ha individuato le modalità, nonché i termini di comunicazione da parte dei gestori di piattaforme digitali dei dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso tali piattaforme ovvero mediante applicazioni online. In particolare, è stato stabilito che
sono obbligati alla trasmissione della comunicazione i gestori delle piattaforme digitali individuati dall’art. 2, c. 1, lett. d), n. 1 D.Lgs. 32/2023.
Si tratta di qualsiasi gestore di piattaforma, diverso da un gestore di piattaforma escluso, che risulta residente a fini fiscali in Italia o, se non ha la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfa una delle seguenti
condizioni:
– è costituito, disciplinato o regolamentato secondo la legge dello Stato;
– ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato;
– ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non è un gestore di piattaforma qualificato non UE.
È altresì obbligato il gestore di piattaforma non qualificato non-UE, ovvero il non residente a fini fiscali in Italia, né è ivi costituito o gestito, che non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato.
Precisato quanto sopra, con un’istanza di interpello, è stato esposto un dubbio in merito alla corretta interpretazione delle definizioni di “piattaforma” e di “venditore“, fornite, rispettivamente, alle lettere a) e n) dell’art. 2, c. 1 D.Lgs. 32/2023, ai fini dell’applicabilità degli obblighi di comunicazione previsti a carico dei gestori di piattaforme.
L’Agenzia delle Entrate (principio di diritto n. 3/2024) rappresenta quanto segue:
– la “piattaforma” viene definita come “qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente per tali utenti”, precisando che il Decreto non richiede necessariamente che vi sia un contatto diretto tra gli utenti venditori e gli altri utenti di un sito web. Né, tantomeno, la configurazione di una “piattaforma” è esclusa nelle ipotesi in cui le attività pertinenti vengano svolte dai venditori nei confronti degli altri utenti in maniera “indiretta”, ossia per il tramite della piattaforma stessa o del suo gestore. Pertanto, anche laddove non consenta ai venditori di interagire con gli altri utenti, un sito web che permette ai primi di cedere beni materiali ai secondi, anche in modo indiretto, ossia per il tramite della piattaforma stessa o del suo gestore, configura la definizione di piattaforma di cui all’art. 2, c. 1, lett. a) D.Lgs. 32/2023;
– il “venditore” viene definito come “un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un’entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un’attività pertinente”.
Infine, si ricorda che le comunicazioni devono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate (secondo il formato xml – all. n. 1 al Provvedimento direttoriale del 20.11.2023), entro il 31.01 dell’anno successivo a quello di riferimento della stessa comunicazione.
Alessandro Pescari
Fonte: RatioQuotidiano | 30.10.2024
