Credito d’imposta 5.0, operatività complessa
Dopo una lunga attesa è operativo il portale dedicato del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per accedere alle agevolazioni relative alla doppia transizione.
Al consueto rientro dal periodo feriale, le imprese trovano completato il set normativo e procedurale per l’eventuale presentazione delle domande per le agevolazioni di cui al Piano Nazionale Transizione 5.0. Infatti, il pacchetto di disposizioni da osservare è nutrito e complesso (art. 38, D.L. 19/2024, D.M. 24.07.2024, D.D. 6.08.2024, circolare 16.08.2024, successiva circolare e Faq già annunciate e di prossima emanazione), e il tempo a disposizione per le
imprese non è molto ampio, giacché il progetto di investimento deve essere completato entro il 31.12.2025.
Pertanto, dati per acquisiti in questa sede i soggetti beneficiari e l’ambito di applicazione delle agevolazioni in commento (Ratio Quotidiano del 20.03.2024), quello su cui è opportuno soffermarsi è l’iter che l’impresa interessata (in particolare la micro-piccola) deve valutare prima di effettuare qualsiasi spesa o investimento potenzialmente eleggibile al credito d’imposta.
Si consiglia di pianificare l’investimento mediante un progetto che tenga conto dei fattori essenziali alla base dell’agevolazione 5.0 (step ulteriore rispetto alla 4.0.) con il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di programmi di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. In tale progettualità dovranno essere valutati i seguenti aspetti:
- costo delle diverse professionalità (consulenti, tecnici certificatori, asseveratori);
- risorse finanziarie necessarie (equity e finanziamenti di terzi), tenendo presente che almeno il 20% della spesa dovrà essere corrisposto alla firma dell’ordinativo vincolante con il fornitore;
potenziale ritorno al completamento dell’investimento, in termini di: i) riduzione di costi; ii) efficientamento produttivo (interconnessione al sistema di fabbrica); iii) altri aspetti legati alla transizione energetica (parametri Esg e reportistica non finanziaria); - diversi requisiti per l’accesso oltre che le cause di decadenza.
Tra i requisiti di accesso si segnalano:
- rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- regolarità nei versamenti previdenziali e assicurativi; Durc regolare da richiedere e conservare inizialmente e per tutto il periodo della compensazione del credito d’imposta maturato e riconosciuto dal GSE.
Per quanto attiene alle cause di decadenza, tra le altre, si evidenziano:
- liquidazione volontaria o giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure simili;
- provvedimenti di sanzioni irrogate ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- cessione a terzi o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse, di beni oggetto di agevolazione, in data antecedente al 31.12 del 5° anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione.
Ulteriore aspetto delicato è quello legato al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (c.d. Dnsh) ai sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020. A riguardo, il DM 24.07.2024, all’art. 5 elenca i progetti di innovazione non ammissibili.
Inoltre, per quanto concerne la procedura di accesso al credito d’imposta attraverso la piattaforma del GSE, sono previste 3 fasi:
- comunicazione preventiva, corredata da certificazione ex ante con individuata la riduzione dei consumienergetici;
- comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dai fornitori;
- comunicazione di completamento del progetto di innovazione ex post, confermando l’effettiva realizzazione dainviare entro il 28.02.2026.
I passaggi di cui sopra devono essere effettuati utilizzando i modelli predisposti dal GSE, reperibili nell’area dedicata “Transizione 5.0” – Documenti” anche con perizie tecniche predisposte da tecnici indipendenti, individuati dalledisposizioni in rassegna.
Infine, si ricorda che il credito d’imposta potrà essere portato in compensazione esclusivamente mediante mod. F24,decorsi 10 giorni dalla comunicazione all’impresa del GSE con l’importo spettante a seguito del completamentodell’investimento in unica soluzione entro il 31.12.2025 e per l’eventuale eccedenza in 5 quote annuali di pari importo.
Alessandro Pescari
Fonte: RatioQuotidiano | 04.09.2024