Nuova Sabatini a supporto della capitalizzazione delle PMI

I programmi di investimenti che le imprese intendono adottare nella seconda parte dell’anno possono beneficiare di un ulteriore contributo in conto impianti.

È stato completato il set normativo per la presentazione delle domande a decorrere dal 1.10.2024, per le Pmi in forma di società di capitali che effettueranno investimenti in beni strumentali. Infatti, a seguito del D.M. Imprese-Economia 19.01.2024, n. 43 (in G.U. 5.04.2024, n. 80) è stata emanata la circolare direttoriale 22.07.2024, n. 115 con cui sono state definite le regole necessarie per beneficiare della cd. “Nuova Sabatini Capitalizzazione”.

Soggetti ammessi – Possono accedere alle agevolazioni le PMI che sono costituite in forma di società di capitali e non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per il reato di cui all’art. 2632 c.c. (formazione fittizia del capitale sociale). Sono altresì escluse le PMI nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011.

Investimenti agevolabili – Trattasi di operazioni anche in leasing finanziario che prevedono un programma di spesa in:

  • macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’art. 2424 c.c., nonché software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
  • investimenti 4.0 come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla L. 232/2016.

Aumento di capitale – Parallelamente all’investimento ed entro la data di presentazione della domanda di contributo, la società deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento. L’aumento di capitale deve essere effettuato nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento capitale”.
A pena di revoca del contributo, l’aumento di capitale deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo, versando almeno il 25% dell’aumento di capitale, oltre l’intero sovrapprezzo delle quote/azioni, se previsto. Qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, l’aumento di capitale deve risultare interamente versato entro il suddetto termine. Tuttavia, il versamento della quota dell’aumento di capitale non versata entro il predetto termine deve risultare effettuato dalla PMI entro la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso e, secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione.

Misura del contributo – A fronte dell’aumento di capitale sopra detto, il contributo è stabilito nelle seguenti misure:

  • 5% per le micro e piccole imprese;
  •  3,575% per le medie imprese.

L’ammontare del contributo (in conto impianti) è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Domanda – La domanda deve essere compilata in via telematica sulla piattaforma che sarà resa disponibile collegandosi all’indirizzo https://benistrumentali.dgiai.gov.it da presentare al soggetto finanziatore con la richiesta di finanziamento a copertura del programma d’investimento.
Il soggetto finanziatore verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.
Infine, è opportuno segnalare che l’art. 11 D.M. 19.01.2024, n. 43 prevede un nutrito elenco di cause di revoca che è senz’altro consigliabile prendere visione prima di presentare la domanda in questione.

Alessandro Pescari

Fonte: RatioQuotidiano | 07.08.2024

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *