Bonus Transizione 5.0, il decreto in G.U.

Credito d’imposta fino al 45% per gli investimenti in beni strumentali 4.0 che riducono i consumi energetici.

Dopo una lunga attesa da parte delle imprese è stato pubblicato il D.L. 19/2024 (G.U. 2.03.2024, n. 52) che all’art. 38 disciplina il nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano transizione 5.0, al fine di sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

Beneficiari – Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Inoltre, sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001. In ogni caso per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ambito di applicazione – Il bonus è riconosciuto agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, e che sono interconnessi al “sistema di fabbrica” e di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva. Il credito d’imposta è modulato in base a tre livelli di riduzione dei consumi energetici:

  • riduzione dei consumi energetici dal 3 al 6% della struttura produttiva, oppure riduzione dei consumi energetici dal 5 al 10% dei processi interessati dall’investimento:
  • 35% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% per investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% per investimenti oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;

  • riduzione dei consumi energetici dal 6 al 10% della struttura produttiva, oppure di riduzione dei consumi energetici dal 10 al 15% dei processi interessati dall’investimento:
  • 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% per investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% per investimenti oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;

  • riduzione dei consumi energetici oltre il 10% della struttura produttiva, oppure di riduzione dei consumi energetici oltre il 15% dei processi interessati dall’investimento:
  • 45% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 25% per investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 15% per investimenti oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro.

Per accedere al credito d’imposta occorre inviare richiesta telematica utilizzando il modello standardizzato che sarà messo a disposizione dal Gestore dei servizi energetici (Gse), oltre alla ulteriore documentazione prescritta dal D.L., nonché da un Decreto del Mimit di prossima emanazione. Inoltre, occorrerà dotarsi di attestazioni specifiche rilasciate da Tecnici indipendenti oltre che di una certificazione riguardante l’effettivo sostenimento delle spese agevolate rilasciata da parte di un revisore legale.
Il Gse, controllata la documentazione, invia al Mimit l’elenco delle imprese che possono fruire dell’agevolazione e l’importo prenotato.

Credito d’imposta: modalità di utilizzo – Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24, trascorsi cinque giorni dall’invio dell’elenco dei beneficiari della misura da parte del Gse all’Agenzia delle Entrate e fino al 31.12.2025. L’eventuale eccedenza può essere utilizzata nei periodi d’imposta successivi in cinque quote annuali di pari importo. Al riguardo è atteso un ulteriore decreto che stabilirà le modalità attuative da adottarsi dal Mimit di concerto con il Mef, sentito il Mase.

Alessandro Pescari

Fonte: RatioQuotidiano | 20.03.2024

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