Microcredito nuovo regolamento in vigore dal 12.01.2024

Rilanciato lo strumento per sostenere l’avvio o l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28.12.2023, n. 301 il D.M. Economia 20.11.2023, n. 211 per potenziare il microcredito già regolamentato dal D.M. Economia 17.10.2014, n. 176. Le nuove disposizioni modificano significativamente il regolamento originario, prevedendo, tra l’altro, un innalzamento delle soglie di finanziamento, oltre che l’operatività non solo in fase di avvio di un’attività.

Soggetti esclusi:

  • lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
  • società di persone, società a responsabilità limitata (precedentemente ammesse soltanto le Srls), o società cooperative con un numero di dipendenti, non soci, superiore alle 10 unità.


Finalità del finanziamento:

  • acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative;
  • retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
  • pagamento di corsi di formazione volti a elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
  • pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.


Limiti di finanziabilità – I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di 75.000 euro (in precedenza 25.000 euro) per ciascun beneficiario. Mentre per le società a responsabilità limitata, l’importo è elevato a 100.000 euro, con la possibile richiesta di garanzie reali.
Fermo restando i limiti sopra menzionati, l’ammontare dei finanziamenti concessi dagli operatori di microcredito a un singolo beneficiario non può superare il 10% del capitale sociale al netto delle perdite, come risultante dall’ultimo bilancio approvato. Si rileva che tale disposizione non è chiara, infatti:

  • si richiama il capitale sociale e non il capitale netto;
  • non tutti i soggetti ammessi sono tenuti alla predisposizione del bilancio. Pertanto, saranno necessari indicazioni da parte della struttura ministeriale competente.

Infine, la durata massima del finanziamento non può essere superiore a 10 anni ed è precluso agli operatori del microcredito avvalersi di consorzi o fondi di garanzia che coprano il rischio di credito in una percentuale superiore all’80% di ogni finanziamento concesso e, per le operazioni di importo superiore a 50.000 euro, in una percentuale superiore al 60% di ogni finanziamento concesso.

Alessandro Pescari

Fonte: RatioQuotidiano | 01.02.2024

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