Fondo di Garanzia per le PMI, le novità dal 2024

Le nuove misure ricalibrano gli interventi del Fondo di Garanzia aprendo anche alle Mid-cap e agli ETS.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16.12.2023, n. 293 la legge di conversione del D.L. 145/2023 (L. 191/2023) recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per. esigenze indifferibili”. L’art. 15-bis prevede le nuove regole operative del Fondo di garanzia PMI per il periodo dal. 1.01.2024 al 31.12.2024.
Di seguito si illustrano le principali misure, in un periodo in cui l’accesso al credito in particolare da parte delle micro. imprese ha visto una frenata significativa. Infatti, nei primi 10 mesi del 2023, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, le micro imprese hanno presentato oltre 41.000 domande in meno per l’accesso ai finanziamenti con le. garanzie prestate dall’ente gestore, ossia al Mediocredito Centrale (MCC).

L’importo massimo garantito dal fondo, per singola impresa, rimane invariato pari a 5 milioni di euro ed è concesso mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla Parte IX delle vigenti disposizioni operative del Fondo di Garanzia, con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 dello stesso modello di valutazione (imprese più rischiose).
La garanzia subisce modifiche rilevanti anche in considerazione della finalità del finanziamento richiesto.
Invero, per finanziamenti per esigenze di liquidità questi i nuovi limiti:

  • 55% per le PMI rientranti nelle fasce di valutazione 1 e 2;
  • 60% per le PMI rientranti nelle fasce di valutazione 3 e 4.

Per i finanziamenti a fronte di investimenti, la garanzia resta fino all’80% per le PMI a prescindere dalla fascia di. valutazione di appartenenza (con esclusione di quelle rientranti in fascia 5 non più ammissibili). Inoltre, per i finanziamenti cosiddetto a “importo ridotto, si passa da 25.000 euro (oggi vigente) all’importo massimo di 40.000 euro, ovvero fino a 80.000 euro nel caso di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di cui all’art. 111 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 385/1993, di importo massimo fino a 50.000 euro.
Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla parte IX, paragrafo A, delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di Garanzia è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e del presidio dei rischi assunti dal Fondo. Di conseguenza, le predette richieste/domande non dovranno soggiacere alla valutazione del merito creditizio.

Sono altresì ammesse ai benefici del Fondo le imprese mid-cap (con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499), previa autorizzazione della Commissione UE e la garanzia può essere concessa nel limite del 40% per operazioni di investimento e del 30% per esigenze di liquidità.
Infine, potranno beneficiare della garanzia del Fondo, a determinate condizioni, anche gli enti del Terzo settore, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro e con una percentuale di garanzia fino all’80%.

Alessandro Pescari

Fonte: RatioQuotidiano | 30.12.2023

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