Credito d’imposta ricerca e sviluppo con il bollino

È in via di pubblicazione definitiva il Dpcm attuativo della certificazione che qualifica le attività eleggibili al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo.

A distanza di oltre un anno dal termine previsto dall’art. 23, c. 3 D.L. 21.06.2002, n. 73 recante “Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione”, è stato firmato ed è ora atteso in Gazzetta Ufficiale il Dpcm attuativo della certificazione (facoltativa) che qualifica le attività eleggibili al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, applicabile alle condizioni e nelle misure stabilite nell’art. 1, cc. da 198 a 206 L. 160/2019.

La disposizione sopra richiamata ex D.L. 73/2022 intende favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa la complessa disciplina inerente la “R&SIET” e, quindi, le imprese possono chiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Tale certificazione può essere richiesta anche per l’attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell’art. 3 D.L. 23.12.2013, n. 145 e s.m.i. Il Dpcm stabilisce le modalità operative e regola i procedimenti da osservare, finanche i soggetti abilitati e la relativa vigilanza.
La certificazione in argomento può essere richiesta dalle imprese che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’art. 23, c. 2 D.L. 73/2022 nonché ai sensi dell’art. 3 D.L. 145/2013, a condizione che non siano state già constatate e contestate irregolarità con processo verbale o con atto impositivo.
L’impresa che intende avvalersi della procedura di certificazione deve farne richiesta al Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT), tramite l’apposito modello e secondo le modalità informatiche definite con successivo decreto direttoriale nel quale dovrà essere data indicazione del soggetto certificatore incaricato dalla stessa impresa.
La certificazione esplicherà effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.
Il MIMIT provvede, entro il 31.12.2023, a elaborare e pubblicare le “Linee Guida integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell’evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute. Con le stesse “Linee Guida” possono essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici.

Per quanto precede è istituito l’Albo dei certificatori, tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del Made in Italy, sulla base delle ulteriori direttive che saranno emanate entro 90 giorni dall’entrata in vigore del citato Dpcm. Potranno presentare domanda di iscrizione all’Albo:

  1. le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, fermo restando il rispetto di altri presupposti/parametri;
  2. le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione;
  3. i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;
  4. i centri di competenza ad alta specializzazione;
  5. i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence);
  6. le Università statali e non statali legalmente riconosciute;
  7. gli Enti pubblici di ricerca.

Alessandro Pescari

Fonte: RatioQuotidiano | 04.10.2023

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