Fondo di Garanzia per le Pmi, operatività aggiornata

Nelle more di una revisione più profonda, peraltro in corso di istruttoria, con il D.M. Imprese 30.06.2023, sono state approvate alcune modifiche e integrazioni delle Disposizioni Operative del Fondo di garanzia per le PMI ex art. 13, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 248.

Sul punto, il Mediocredito Centrale (soggetto gestore) ha emanato la circolare operativa 24.07.2023, n. 14, con la quale illustra in breve le principali modifiche precisando altresì che le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 25.07.2023. Tra queste, figurano le seguenti.

Modifiche apportate dall’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti di esenzione per il settore agricoltura (Regolamento UE 2472/2022) e per i settori pesca e acquacoltura (Regolamento UE 2473/2022). In particolare, alla Parte XIII delle nuove disposizioni operative:

  • paragrafo D “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del settore agricoltura”, in conformità a quanto previstocon il nuovo Regolamento, sono stati indicati i nuovi limiti dell’equivalente di sovvenzione lordo (ESL) in percentuale (pari al 60%) e in assoluto per impresa e progetto di investimento (pari a 600.000 euro);
  • paragrafo E “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del settore pesca e acquacoltura”, in conformità a quanto previsto con il nuovo Regolamento, sono stati indicati i nuovi massimali relativi all’importo massimo di spese ammissibili per progetto (pari a 2,5 milioni di euro) e all’ESL per beneficiario e per anno (pari a 1,25 milioni di euro).

Modifica della definizione “Portale Fdg” che rappresenta l’unico strumento per la gestione delle operazioni finanziarie garantite e per qualsiasi comunicazione tra il Gestore del fondo e i soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali, in tutte le fasi procedimentali, dal processo di ammissione alla garanzia, agli adempimenti successivi all’ammissione, alle procedure volte all’espletamento delle verifiche documentali e delle richieste di escussione della garanzia.

Integrazioni e modifiche delle disposizioni operative finalizzate a una maggiore completezza e a una maggiore chiarezza, tenuto conto anche dei principi di semplificazione. In particolare, si annota:

  • nuova definizione della “Domanda di agevolazione” (ex all. 4);
  • inserimento dell’espressa previsione di inammissibilità delle imprese che, a seguito di un provvedimento di revoca dell’agevolazione relativa a una precedente garanzia, non abbia provveduto a rimborsare al Fondo l’importo di tale agevolazione;
  • aggiornamento dei diversi riferimenti alle nuove procedure/strumenti inerenti alla crisi d’impresa tra i requisiti di ammissibilità alla garanzia del soggetto beneficiario;
  • riformulazione del paragrafo relativo alle richieste di conferma della garanzia al fine di chiarire gli eventi che generano l’obbligo di richiedere la conferma della garanzia, con la specifica dei casi in cui è possibile richiedere la variazione in aumento della durata e dell’importo della garanzia con la definizione dei casi di improcedibilità delle richieste di conferma della garanzia;
  • esplicitato l’iter del procedimento del controllo documentale nei confronti dei soggetti richiedenti (Parte V) e nei confronti dei soggetti beneficiari finali (Parte VI) definendo gli oneri di adempimento e la documentazione che il soggetto sottoposto al controllo deve inviare al Gestore.

In conclusione, conoscere l’operatività del FdG per le piccole e medie imprese è importante, giacché l’Unione Europea e lo Stato italiano sostengono le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario, perché non dispongono di sufficienti garanzie, tra l’altro in questo periodo di stretta creditizia.
La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le onerose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento e sono riassumibili nella tabella sotto riportata.

Alessandro Pescari

Fonte: RatioQuotidiano | 09.08.2023

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