Whistleblowing anche per le PMI

Protezione del segnalante o denunciante di violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’Amministrazione Pubblica o l’ente privato: le nuove disposizioni del D.Lgs. 10.03.2023, n. 24 entrano in vigore dal 15.07.2023 anche per le PMI.

Dal 15.07.2023 anche le PMI dovranno adottare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 10.03.2023, n. 24 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali.
Il citato decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Per il settore privato, le imprese/enti obbligati hanno le seguenti caratteristiche:

  • hanno impiegato nell’ultimo anno la media di almeno 50 lavoratori subordinati;
  • o, anche sotto tale limite, operano nei cd. settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente);
  • adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati fino a 249, l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione decorre dal 17.12.2023. Fino a tale data, i suddetti soggetti privati che hanno adottato il “modello 231” o intendono adottarlo continuano a gestire i canali interni di segnalazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Sotto il profilo oggettivo, i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica o dell’ente privato, consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti riconducibili ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Per quanto precede sono previsti diversi canali di segnalazione, utilizzabili con priorità diverse e a determinate condizioni:

  • interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
  • esterno (ANAC);
  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Il segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni oggetto di segnalazione siano vere e rientrino nell’ambito della normativa. Inoltre, l’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.
Tali obblighi rappresenteranno ulteriori difficoltà organizzative in particolare nelle realtà meno strutturate, con la necessità di individuare anche specifiche e idonee funzioni aziendali interne, finanche a dover ricorrere a figure esterne competenti alle quali affidare il compito di ricevere e gestire le eventuali segnalazioni di illeciti, implementando altresì i canali telematici più appropriati, nel rispetto della piena riservatezza.
Infine, pesante è il quadro sanzionatorio che prevede sanzioni pecuniarie amministrative fino a 50.000 euro, la cui competenza è demandata all’ANAC.

Alessandro Pescari

Fonte: RatioQuotidiano | 12.07.2023

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