Piccole Srl, approccio ai rapporti con l’organo di revisione

Le attività da introdurre per i nuovi rapporti tra società e organo di revisione.

Come è noto l’art. 2477 c.c., dopo una serie di rinvii attraverso la decretazione d’emergenza, prevede l’obbligo di nomina dell’organo di revisione con l’approvazione del bilancio 2022, qualora se ne verifichino i presupposti.
Senza entrare nel merito in questa sede della scelta tra collegio sindacale (o sindaco unico) e revisore legale, preme evidenziare che moltissime realtà (società a responsabilità limitata) di piccole dimensioni si troveranno per la prima ad intrattenere rapporti con soggetti incaricati del controllo societario, e sovente il personale interno (talvolta neppure esistente: vedi immobiliari di gestione), si troverà a rispondere a richieste diverse che fino ad ora mai aveva dovuto soddisfare.

Ecco, dunque, che occorre un salto di qualità nel sapere gestire e rappresentare i fatti aziendali, non solo a carattere numerico ma anche nell’adeguatezza del sistema organizzativo e amministrativo (art. 2086 c.c.) da parte di queste piccole società. In sostanza, si tratta di intraprendere azioni che tendano a rappresentare il quadro della società sia per gli adempimenti contabili, fiscali e in materia di lavoro, definibili canonici (ossia retrospettivi), che in prospettiva (cd. forward loocking) tenendo in debita considerazione anche i rischi interni ed esterni caratterizzanti il business aziendale.
Come primo passo, è opportuno pianificare le attività necessarie per introdurre un approccio aziendale orientato a prevenire (e misurare) i rischi, anche partendo da semplici procedure interne, per implementarle nel tempo: in ottica autodiagnostica, volta all’identificazione dei rischi, dei controlli e delle eventuali azioni correttive. Questi potrebbero essere
gli step da seguire:

  • analisi dell’assetto societario e organizzativo;
  • mappatura dei rischi;
  • adozione di policy e procedure;
  • definizione del sistema di misurazione delle performance;
  • valutazione (monitoraggio) del modello di business adottato.

Mentre il sistema amministrativo-contabile, oltre ad essere improntato al rispetto delle procedure e delle prassi operative che garantiscono la completezza, la correttezza e la tempestività di un’informazione societaria attendibile, in osservanza dei principi contabili, dovrà prevedere anche altri “strumenti ” operativi a supporto delle scelte aziendali, perlopiù in chiave prospettica.
Tra queste azioni sono da annotare i budget previsionali sia economici, sia finanziari (almeno con proiezione a dodici mesi) oltre che la reportistica utile da produrre anche attraverso valide informazioni reperite da fonti/canali che effettuano studi e ricerche in termini socioeconomici e geopolitici, al fine di valutare costantemente il postulato (essenziale) della
continuità aziendale oltre che per la salvaguardia del patrimonio aziendale.
Di talché, l’organo di controllo, nelle sue attività di verifica, sia periodiche che preordinate al parere sul bilancio di esercizio, troverà un set di notizie e modelli predisposti con i criteri di accountability, fondamentali per operare secondo i principi ispiratori della revisione aziendale.

Infatti, nelle diverse attività che il revisore è chiamato ad operare nel rispetto dei principi di revisione è da scongiurare l’indisponibilità di documenti/elementi probativi richiesti dagli stessi principi di revisione, poiché in tal caso il revisore dovrebbe dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio, oppure di non essere in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio e concludere che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi.

Alessandro Pescari

Fonte: RatioQuotidiano | 19.04.2023

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