Equo compenso, nuove disposizioni per i professionisti

Punto per punto la nuova legge dell’equo compenso delle prestazioni professionali che entrerà in vigore il 20.05.2023. Attenzione alle nullità delle clausole evidenziate nell’art. 3 della medesima legge.

Il 20.05.2023 entrerà in vigore la L. 21.04.2023, n. 49, rubricata “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.
Una data importante da segnare in agenda per molti professionisti che operano con i c.dd. “contraenti forti” e con la Pubblica amministrazione.
Va detto sin da subito che il campo di applicazione è limitato e, come già anticipato da più parti, si tratta di un primo “atto” che dovrà essere modificato/integrato con altre disposizioni per meglio disciplinare altre fattispecie meritevoli di regolamentazione.

In questo primo intervento, si evidenziano le seguenti previsioni. Definizione (art. 1). Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

  1. per gli avvocati, dal D.M. ex art. 13, c. 6 L. 31.12.2012, n. 247;
  2. per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9 D.L. 24.01.2012, n. 1 e s.m.i.;
  3. per i professionisti di cui all’art. 1, c. 2 L. 14.01.2013, n. 4, dal D.M. da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma e, successivamente, con cadenza biennale.

Ambito di applicazione (art. 2). La legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c. regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Le disposizioni della citata legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 19.08.2016, n. 175.

Nullità delle clausole (art. 3). Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera. In particolare, sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con i decreti ministeriali di riferimento (sopra richiamati). Sono altresì nulle le pattuizioni che vietino al professionista di chiedere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall’incarico o dall’affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

  1. nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  2. nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  3. nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire atitolo gratuito;
  4. nell’anticipazione delle spese a carico del professionista;
  5. nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;
  6. nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  7. nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione;
  8. nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
  9. nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
  10. nell’obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all’utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell’incarico sia richiesta dal cliente.

Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge o che riproducono o attuano disposizioni o principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’UE o l’UE.
La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto; la nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d’ufficio.

Disposizioni transitorie (art. 11). Le nuove disposizioni non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge.

Alessandro Pescari

Fonte: RatioQuotidiano | 17.05.2023

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *