Fondo di garanzia, prolungamenti dei prestiti per le Pmi

Il recente successo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, c. 10, lett. a) L. 662/1996, da ascrivere in particolare al Temporary crisis framework.

Nel periodo marzo 2020 – giugno 2022, le domande accolte dal Fondo sono state pari a 2.742.227, a fronte di finanziamenti di € 253 miliardi. Numeri rilevanti, che hanno permesso al sistema delle micro-piccole imprese di fronteggiare la crisi e che oggi i beneficiari si troverebbero a rimborsare, senza che in molti casi vi sia stato un riequilibrio della liquidità aziendale, stante il perpetuarsi di un’economia di guerra. Alla luce di questi fattori, con un doppio intervento a distanza di pochi giorni, la Commissione Europea ha annunciato il 28.10.2022 la proroga al 31.12.2023 con modifiche del regime di aiuti concessi in regime TF, mentre il Mediocredito Centrale (soggetto gestore del Fondo di garanzia) in data 31.10.2022 ha comunicato con la circolare 9/2022 la deliberazione del Consiglio di Gestione, di applicare alle operazioni ammesse ai sensi della sezione 3.2 “Aiuti sotto forma di garanzie su prestiti” la disciplina per i prolungamenti della durata della garanzia per temporanea difficoltà delle imprese.
In sostanza, i citati provvedimenti consentono alle imprese in temporanea difficoltà ma in bonis di rinegoziare i finanziamenti ricevuti, attraverso la ristrutturazione del debito, anche mediante allungamenti del piano di ammortamento oltre i 96 mesi previsti dalla disciplina del Temporary crisis framework (TF).
In questa sede, senza ripercorrere i tratti principali dell’operatività delle garanzie concesse dal Fondo in ordine ai finanziamenti erogati dal sistema creditizio, si ricorda che la sezione 3.2 del Temporary Framework, a differenza dalla sezione 3.1 che prevede massimali di aiuto in valori assoluti (per la generalità delle imprese oggi pari a 2,3 mln di euro), non contempla massimali di intensità specifici, ma parametra gli “aiuti” sulla scorta di alcuni dati di bilancio delle imprese interessate. Tra questi (limiti alternativi):

  • 25% del fatturato (ricavi) come risultante dall’ultimo bilancio depositato in CCIAA, oppure, se non depositato, comunque approvato e, in caso di assenza, dall’ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate (se non trasmessa, con l’impegno del soggetto incaricato alla relativa trasmissione);
  • doppio della spesa salariale annua del beneficiario per l’ultimo anno disponibile come risultante dalla relativa documentazione contabile (vedi sopra);
  • in via residuale, a talune condizioni, è previsto che l’operazione per la quale si chiede l’ammissione al Fondo di garanzia rientri in un piano di copertura del fabbisogno del soggetto beneficiario per costi del capitale di esercizio e di investimento nei successivi 18 mesi per le Pmi, e nei successivi 12 mesi per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

In conclusione, le micro-piccole imprese, da un lato, hanno nuove possibilità per fare fronte a immediate carenze di liquidità; dall’altro, devono anche valutare attentamente il ricorso alle misure in argomento, giacché il sistema bancario tiene monitorati con particolare attenzione elementi di criticità nel rapporto, e talvolta la stessa banca potrebbe preferire addirittura escutere le garanzie già ricevute, pena la perdita di efficacia delle stesse garanzie in assenza delle stringenti comunicazioni da effettuare al Fondo di garanzia.

Alessandro Pescari

Fonte: RatioQuotidiano | 23.11.2022

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