Investimenti innovativi, opportunità di fine anno

Le valutazioni delle imprese per beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali.

Gli ultimi rapporti in materia di Transizione digitale confermano che le Pmi domestiche si attestano ancora nella parte bassa della classifica, 18° posto in Europa secondo il Digital Index elaborato da Ambrosetti, ancorché in risalita, favorite tra l’altro dal Piano Nazionale Transizione 4.0.
È altresì noto come le imprese medio-grandi abbiano beneficiato delle agevolazioni di cui al pacchetto 4.0, mentre le micro-piccole non hanno usufruito (come auspicato) degli stessi bonus.
Ebbene, tenuto conto dell’attuale quadro normativo, appare opportuno che anche le micro-piccole imprese che intendono rimanere competitive e continuare a essere protagoniste nelle catene del valore, programmino gli investimenti utili per dotare le aziende di un set moderno, digitalizzato, con dotazioni di beni strumentali materiali ed immateriali, in modo tale da avere una “fabbrica connessa” e al centro del sistema degli scambi in cui la stessa opera.

Sul punto, oltre alle necessarie fonti di finanziamento, anche di terzi, come peraltro il sistema creditizio continua a sostenere con linee ad hoc, le agevolazioni cd. 4.0 a breve vedranno un significativo ridimensionamento e, pertanto, appare consigliabile non indugiare su una strategia a breve in merito a quanto in argomento.
Infatti, le “agevolazioni 4.0” (art. 1, cc. 1051-1063 L. 178/2020 e s.m.i.) assumono una diversa applicazione in ragione del tempo in cui viene effettuato l’acquisto. Allo stato attuale e fino al 31.12.2022 con possibile coda al 30.06.2023, per gli ordinativi accettati dal fornitore effettuati entro la fine del corrente anno e con il versamento di un acconto non inferiore al 20%, è possibile ottenere i seguenti crediti d’imposta:

  • beni materiali (di cui alla Tab. A, L. 232/2016): 40% fino a 2,5 milioni (di spesa); 20% da 2,5 milioni a 10 milioni; 10% da 10 milioni a 20 milioni;
  • beni immateriali (di cui alla Tab. B, L. 232/2016): 50% fino a 1 milione (di spesa).

Da segnalare che dal 2023 le predette percentuali saranno sostanzialmente dimezzate (salvo modifiche legislative). Mentre per i beni ordinari si ricorda che il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi è attualmente ridotto al 6% della spesa eleggibile e dal prossimo anno è addirittura azzerato.

Inoltre, le disposizioni principali per poter beneficiare del credito d’imposta in commento, prevedono che:

  • il bene strumentale (es. macchinario o impianto) deve essere nuovo e avere le caratteristiche intrinseche per l’interconessione al sistema informativo del beneficiario dell’agevolazione; restano esclusi i beni con coefficiente di ammortamento inferiori al 6,5% e i mezzi di trasporto di cui all’art. 164, c. 1 del Tuir;
  • l’interconessione può avvenire anche in un periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione del bene (fermo restando che fino a tale periodo non potrà essere utilizzata la percentuale maggiorata rispetto a quella cd. ordinaria del 6%);
  • il macchinario o l’impianto deve rispettare obbligatoriamente le 5+2/3 caratteristiche di cui all’allegato “A” alla L. 232/2016;
  • l’investimento deve essere localizzato nel territorio dello Stato e non deve essere dismesso entro il secondo periodo d’imposta successivo all’avvenuta interconessione;
  • l’impresa deve essere in bonis e non avere subito sanzioni interdittive (art. 9, c. 2 D.Lgs. 231/2000); • l’impresa interessata deve inoltre avere assolto gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (Durc);
  • per gli investimenti superiori a 300.000 euro occorre la perizia asseverata da parte di Tecnico abilitato o Ente di certificazione accreditato;
  • le fatture di acquisto dovranno indicare le norme agevolative (Bene agevolabile ex art. 1, c. 1054-1058 L. 178/2020);
  • l’investimento oggetto di agevolazioni dovrà essere comunicato al Mise.

Infine, come precisato dalla risposta ad interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate (8.06.2021, n. 394), in via generale, l’impresa beneficiaria dovrà documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti .

Alessandro Pescari

Fonte: RatioQuotidiano | 26.10.2022

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