Fondo di Garanzia in soccorso delle Pmi danneggiate dal conflitto russo ucraino

Le misure concesse dal Fondo fino al 31.12.2022

In attesa delle disposizioni attuative di cui all’ulteriore intervento del c.d. Decreto Aiuti-ter (art. 3, D.L. 144/2022), il Fondo di Garanzia, a partire dal 30.08.2022, è operativo sulle misure introdotte dall’art. 16 D.L. 50/2022, convertito nella L. 15.07.2022, n. 91.
Pertanto le Pmi, quali soggetti beneficiari, devono avere esigenze di liquidità che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione Europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l’incremento delle spese energetiche).

Le operazioni finanziarie, agevolate ai sensi del Temporary Crisis Framework, devono rispettare i seguenti requisiti:

  • la durata dell’operazione finanziaria non può essere superiore a 96 mesi e l’importo massimo garantito è di 5 milioni di euro;
  • l’importo dell’operazione finanziaria, sommato all’importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie agevolate ai sensi delle sezioni 2.2 e 2.3 del “TCF”, non può essere superiore, alternativamente:
  • al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi 3 esercizi conclusi, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di 3 bilanci chiusi e approvati, l’importo massimo è calcolato sulla base dei ricavi medi delle annualità disponibili al momento della richiesta dell’agevolazione, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale è definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei ricavi registrati nel minor intervallo temporale;
  • al 50% dei costi sostenuti per l’energia (a titolo esemplificativo: le spese per l’acquisto di energia elettrica, gas, carburanti, ecc.) nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale sarà definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei costi per l’energia sostenuti nel minor intervallo temporale.

Di seguito, le principali Garanzie concedibili dal “Fondo” ai sensi della Sezione 2.2. del TCF, fino al 31.12.2022, pari:

  • all’80% in favore delle tipologie di soggetto beneficiario finale e di operazione finanziaria per le quali non si applica il modello di valutazione del Fondo ai sensi dell’art. 6, c. 2 D.I. Sviluppo Economico-Economia 6.03.2017 (start-up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto). Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;
  • all’80% in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimento. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;
  • all’80% in favore di operazioni finanziarie concesse per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%.

Alessandro Pescari

Fonte: RatioQuotidiano | 29.09.2022

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