Fondo di garanzia, nuove occasioni per le imprese

Le novità introdotte dal decreto Milleproroghe (differimento dei termini di rimborso e maggiori investimenti).

La conversione del D.L. 30.12.2021, n. 228 (c.d. Milleproroghe), ad opera della L. 25.02.2022, n. 15 (G.U. 28.02.2022) all’art. 3 rubricato “Proroga di termini in materia economica e finanziaria” ha inserito il comma 4-bis e 4-ter che contengono alcune modifiche in favore delle Pmi.
Sulla scorta di quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 55) e in attesa di una proroga del Temporary framework, le nuove disposizioni tendono a dare un poco di ossigeno alle micro-piccole imprese che ancora non sono riuscite a riprendersi dagli shock economici della pandemia di questi ultimi 2 anni, senza contare le ulteriori previsioni negative che deriveranno dal conflitto innescato da parte della Russia nei riguardi dell’Ucraina.

Le misure adottate sono diverse e, andando con ordine, il comma 4-bis stabilisce che gli interventi del Fondo di garanzia nel periodo dal 1.07.2022-31.12.2022, sono concessi per le finalità di investimento nella misura massima dell’80% dell’operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione.
Mentre per altre finalità (es. liquidità) la garanzia si “sdoppia” nel senso che le imprese più fragili (fasce 3, 4 e 5) potranno contare sulla misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, contro il 60% delle imprese rientranti nelle altre fasce (1 e 2). Quest’ultima percentuale di garanzia è applicabile anche per gli interventi in riassicurazione.
Sul punto è utile ricordare inoltre che:

  • sempre a decorrere dal 1.07.2022 al 31.12.2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all’art. 2, c. 100, lett. a) L. 23.12.1996, n. 662, è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia allegate al D.M. Sviluppo Economico 12.02.2019, fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione;
  • le summenzionate garanzie sono rilasciate gratuitamente fino al 30.04.2022.


Infine, il comma 4-ter interviene sui cd. mini prestiti (25/30.000 euro) di cui all’art. 13, c. 1, lett. m) e m-bis) D.L. 23/2020 con l’introduzione di una nuova lettera m-ter), mediante la quale per i citati finanziamenti il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso dell’anno 2022, il termine anzidetto, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a 6 mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione prudenziale.

In conclusione, le disposizioni sopra delineate possono trovare il favore di molte micro-piccole imprese in un periodo di estrema vulnerabilità e, quindi, permettere alle stesse di intraprendere le dovute azioni per il proseguimento delle proprie attività.

Alessandro Pescari

Fonte: RatioQuotidiano | 18.03.2022

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