Pnrr, cumulo di aiuti in chiaro

Con circolare mineconomia ridimensionata la portata del divieto di doppio finanziamento.
Ok a più sostegni purché non vi sia indebito arricchimento
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Chiarita e ridimensionata la portata del cosiddetto divieto di doppio finanziamento. L’obiettivo è quello di non consentire l’indebito arricchimento a carico delle casse statali. Il ministero dell’economia e delle finanze (Mef) con la circolare 31/12/2021 n. 33 ripercorre il regolamento (UE) 2021/241, precisando che il concetto di cumulo si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo «cumulate» a copertura di diverse quote parti di un progetto e/o investimento (si veda ItaliaOggi del 23/12/2021).

Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dall’art. 9 del regolamento (Ue) 2021/241 il quale dispone che «il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo » per la ripresa e la resilienza (Rrf) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e «strumenti dell’Unione»; pertanto, prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti «(…) a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo » (divieto di doppio finanziamento).

Per meglio esplicitare quanto asserito la ragioneria generale del dicastero economico presenta il seguente esempio: se una misura del Pnrr finanzia il 40% del valore di un bene e/o progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In tale ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie rientrerebbe all’interno del cosiddetto «doppio finanziamento », di cui è sempre fatto divieto. Di conseguenza, è da ritenere superata la precedente circolare (n. 21 del 14/10/2021), con la quale si ponevano limitazioni, invero non del tutto oggetto di approfondimento e, quindi, più formali che sostanziali.

Infatti, in un passaggio della predetta circolare si sosteneva che tra i Principi e obblighi e priorità trasversali Pnrr negli avvisi pubblici vi debba essere l’assenza del doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (Ue) 2021/241, ossia che non possa emergere una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione; a tale prescrizione, si precisa, deve aggiungersi il divieto di duplicazione rispetto a risorse ordinarie da bilancio statale.

In considerazione di ciò, gli operatori hanno fatto richiesta di ulteriori e più specifici chiarimenti, pena il disorientamento delle imprese nel richiedere le diverse misure (in cumulo) di cui piano nazionale «Transizione 4.0» o altri benefici correlati, come la «Nuova Sabatini», piuttosto che le linee di finanziamento di cui al «Fondo 394/81 – Simest».

A riprova di quanto sostenuto, la nuova circolare richiama anche il regolamento (Ue) 1303/2013 che, al Considerando 38, ammette la possibilità di combinare varie tipologie di agevolazioni, a fronte di condizioni specifiche atte a scongiurare il doppio finanziamento.

Inoltre, al Considerando 30, il medesimo regolamento contempla la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell’Unione, sempre a condizione che sia evitato il doppio finanziamento.

La distinzione tra i due principi risulta altresì estremamente evidente nelle disposizioni del regolamento (Ue) 2021/241, che, al Considerando 62, precisa che le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell’Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell’ambito del dispositivo e di altri programmi dell’Unione.

All’art. 9, lo stesso regolamento ribadisce che i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno «non copra lo stesso costo».

In conclusione ciò che deve essere evitato è l’indebito arricchimento a carico delle finanze pubbliche, non ammettendo che mediante forme di contributi e/o provvidenze diverse si vada a coprire più del costo sostenuto da parte dell’impresa interessata, fermo restando il rispetto dei limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di Stato.

Alessandro Pescari e Fabrizio G. Poggiani

Fonte: ItaliaOggi | 10.01.2022

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