Stop ad ogni cumulo degli incentivi sui medesimi costi
Stop al cumulo degli incentivi per le imprese sui medesimi costi. Senza eccezioni. La limitazione è rilevabile dalla lettura combinata di un regolamento comunitario dai recenti chiarimenti ministeriali.
Le imprese in questi ultimi anni hanno beneficiato di agevolazioni diverse, anche in cumulo, come espressamente previsto dalle diverse disposizioni normative, tuttavia il regolamento (Ue) 2021/241 e la recente circolare del Ministero dell’economia e delle finanze (n. 21/2021), sembrano sancire il definitivo blocco.
La questione riguarda tutte quelle agevolazioni che beneficiano delle risorse di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ma non solo. Infatti, l’art. 9 del regolamento richiamato vieta il doppio finanziamento qualora nel progetto o programma di investimento si faccia utilizzo di misure riconducibili anche ad altri fondi europei; la detta disposizione prevede, letteralmente, che «il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo».
Il dicastero dell’economia e delle finanze (Mef), dal canto suo, con il recente documento di prassi (circolare 14/10/2021 n. 21) indirizzata alle amministrazioni centrali dello Stato titolari di intervento Pnrr ha interpretato ancora in modo più ampio tale divieto, giungendo a concludere che tra i «Principi e obblighi e priorità trasversali Pnrr negli avvisi pubblici» vi debba essere l’assenza del doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241, ossia che non possa emergere una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione; a tale prescrizione, si precisa, deve aggiungersi il divieto di duplicazione rispetto a risorse ordinarie da bilancio statale.
Inoltre, in osservanza degli articoli 7 e 9 del decreto legge n. 77/2021 concernenti il controllo, l’audit e l’attuazione degli interventi, inquadrano elementi di cooperazione istituzionale con amministrazioni, enti dello Stato e uffici delle amministrazioni responsabili degli interventi finalizzati al rafforzamento delle attività di controllo, alla prevenzione ed al contrasto alla corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento, è in corso di stipula un apposito protocollo d’intesa con la Guardia di finanza, cui aderiranno tutte le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal piano nazionale (Pnrr).
Ebbene la domanda che gli operatori si sono posti è se, le molteplici risorse già impiegate e in corso di allocazione sul piano nazionale «Transizione 4.0» o altri benefici correlati, come la nota «Sabatini ter», piuttosto che le linee di finanziamento di cui al «Fondo 394/81 – Simest» siano soggette a queste restrizioni.
Ciò in quanto il rifinanziamento delle dette agevolazioni, attingono anche dalle risorse del piano nazionale di piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) oltre che dal fondo complementare, di cui al dl 59/2021, convertito con modifiche nella legge 101/2021.Si evidenzia che, per gli incentivi sopra richiamati, sono le stesse disposizioni normative a oggi vigenti ad ammettere il cumulo.
Infatti, in merito al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, il comma 1059, dell’art. 1 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) prevede letteralmente che il credito d’imposta risulta cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
In conclusione, quindi, anche alla luce delle disposizioni introdotte nella legge di Bilancio 2022, è opportuno un intervento almeno di natura interpretativa o, ancor meglio, l’emanazione di una norma chiara e ad hoc che non ponga dubbi su quali agevolazioni possano fare ricorso le imprese, anche a livello di limite massimo fruibile, al fine di evitare qualsiasi ipotesi di recupero, magari gravato da sanzioni e interessi.
Alessandro Pescari e Fabrizio G. Poggiani
Fonte: ItaliaOggi | 23.12.2021