Bonus formazione 4.0, si avvicina il capolinea

Salvo modifiche o emendamenti approvati in itinere dell’esame del disegno di legge di Bilancio 2022, la misura cesserà di produrre i propri effetti con il 31.12.2022.

Il disegno di legge di Bilancio 2022 (AS n. 2448) nel prevedere l’estensione temporale di spettanza dei diversi crediti d’imposta di cui al Piano Nazionale Transizione 4.0, “dimentica” il credito d’imposta di cui all’art. 1, cc. 46-56 L. 205/2017, successivamente modificato e prorogato con l’art. 1, c. 1064, lett. l) L. 178/2020.
Ciò appare in contraddizione con la stessa manovra che riguarda gli altri crediti d’imposta correlati, quali in particolare il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e il credito d’imposta in R&S e Innovazione tecnologica, che vedono addirittura un prolungamento, finanche al 31.12.2031.
Infatti, il DDL sopra richiamato in breve prevede le seguenti disposizioni:

  • per i Beni di cui alla Tab. A della legge di Stabilità 2017, il credito d’imposta, ancorché ridotto (20% fino a € 2,5 milioni; 10% da € 2,5 a € 10 milioni; 5% sull’eccedenza fino a € 20 milioni), può essere usufruito da parte delle imprese per gli investimenti fino al 30.06.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia stato versato un acconto almeno del 20% sull’ordine accettato dal fornitore;
  • per i Beni di cui alla Tab. B della legge di Stabilità 2017, il credito d’imposta, anche in questo caso ridotto (15% o 10%) per gli investimenti fino al 30.06.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia stato versato un acconto almeno del 20% sull’ordine accettato dal fornitore;
  • per le attività di R&S (art. 1, c. 200 L. 160/2019 e s.m.i.) la misura del credito d’imposta, con effetto décalage (20% e 10%), potrà essere usufruito dalle imprese fino al 31.12.2031;
  • per le attività di Innovazione tecnologica (art. 1, c. 201 L. 160/2019 e s.m.i.) la misura del credito d’imposta (10% e 5%) potrà essere usufruito dalle imprese fino al 31.12.2025.

Questo scaglionamento con date e periodi diversi sia per gli investimenti ammessi, sia nelle modalità di utilizzo, tra l’altro, non aiuta le imprese e gli operatori che le assistono nell’inquadramento sistematico di importanti agevolazioni che sono volte, in linea con il Pnrr, a rafforzare il tasso di digitalizzazione, innovazione tecnologica e internazionalizzazione delle imprese.

In merito al credito d’imposta formazione, si ricorda che compete a tutte le imprese con sede nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria o sottoposte a procedura concorsuale, comprese quelle destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, D.Lgs. 231/2001.
Le attività rientranti nel beneficio riguardano la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle conoscenze nelle cd. tecnologie 4.0: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cybesecurity, simulazione e sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva o stampa tridimensionale, Internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali.

Tra le spese ammesse rientrano: spese di personale relative ai soggetti formatori, costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti (spese di viaggio, materiali e forniture per il progetto formativo, ammortamento degli strumenti/attrezzature per il periodo di formazione), costi di consulenza relativi e spese generali indirette (amministrative, locazioni, ecc.).
Le spese concorrono alla base del credito d’imposta spettante e devono essere certificate da un revisore legale o società di revisione.

Infine, il credito spettante è così scaglionato:

  • piccole imprese: in misura del 50% e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • medie imprese: in misura del 40% e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • grandi imprese: in misura del 30% e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Il credito maturato è utilizzabile esclusivamente in compensazione e a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese e previo adempimento degli obblighi di certificazione, oltre che del rispetto delle altre disposizioni.

Alessandro Pescari

Fonte: RatioQuotidiano | 23.12.2021

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