Il nuovo regolamento europeo sul crowdfunding

Disposizioni comuni a tutti i Paesi dell’UE per la raccolta di capitali online e più spazio alle operazioni transfrontaliere. 

Entrato in vigore il 10.11.2021 il regolamento UE 2020/1503 per fornitori europei di servizi per le imprese. Per gli operatori del settore si tratta di un cambiamento rilevante, che permette di supportare investimenti e finanziamenti in Paesi diversi, senza dover osservare regole prettamente domestiche. Di conseguenza, si assisterà a riorganizzazioni degli intermediari, con offerte anche su base transfrontaliera e una crescita delle diverse piattaforme.
Sul punto appare utile ricordare che il settore anche in Italia è in continua crescita: negli ultimi 12 mesi (6° Report italiano sul crowdinvesting dell’Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano) sono stati raccolti 503 milioni di euro (+172% stesso periodo su base annua) attraverso alcune forme di crowdfunding che permettono agli investitori e ai finanziatori di aderire direttamente tramite una piattaforma Internet a una richiesta di capitali promossa per raccogliere risorse destinate a un progetto imprenditoriale. Tipicamente si tratta di start-up e Pmi innovative (ma non solo). 

Il Regolamento prevede disposizioni uguali per tutti i Paesi dell’UE per quanto riguarda la raccolta di capitali online, consentita fino a 5 milioni di euro, richiama i fornitori di servizi a una maggiore professionalità, chiarezza e trasparenza per proteggere gli investitori da possibili perdite e chiede a ciascun Paese di avviare le procedure per l’autorizzazione e la supervisione dei fornitori di crowdfunding. Il nuovo Regolamento prevede che le piattaforme di crowdfunding possano ottenere dall’autorità competente nel loro Stato un’autorizzazione che permette di operare in tutti gli Stati UE nei quali faranno richiesta di svolgere l’attività. Del pari, anche le imprese potranno raccogliere investimenti (equity o lending) non più solo in Italia ma in tutto il territorio dell’Unione Europea.
Inoltre, il Regolamento sollecita i fornitori di servizi di crowdfunding ad approntare modelli di tutela degli investitori, al fine di ridurre i rischi connessi alle operazioni e assicurare un trattamento equo di tutti i clienti, con policy imparziale e trasparente di selezione professionale dei diversi progetti promossi. Viene disposto che i fornitori di servizi di crowdfunding adottino un sistema di governance efficace per una corretta gestione dei rischi e per la prevenzione dei conflitti di interesse. È altresì previsto un test d’ingresso di verifica delle conoscenze dell’investitore e la simulazione della sua capacità di sostenere perdite, sulla base del quale il fornitore di servizi di crowdfunding deve valutare se i servizi che offre, e quali di essi, sono appropriati per i potenziali investitori; la nuova disciplina normativa obbliga le piattaforme a pubblicare annualmente il tasso di default riscontrato nel triennio precedente, finora non previsto dalla legge italiana. Infine, da osservare un aspetto negativo del Regolamento che pone il limite a 5 milioni di euro, mentre nel nostro Paese il limite previsto da Consob è di 8 milioni di euro all’anno per singola società. 

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