Patrimonializzazione societaria combinata con la leva fiscale

La rinuncia crediti del socio può rientrare nelle operazioni di rafforzamento ai fini dell’Ace (ordinaria e innovativa).

A seguito della grave crisi economica derivante dalla pandemia insorta nel corso del 2020, molte imprese hanno chiuso i loro bilanci in perdita nell’ultimo esercizio. Per le società di capitali, con particolare attenzione alle Srl data la loro diffusione, si possono evidenziare alcuni aspetti che ricorrono sovente post approvazione dei bilanci dell’esercizio sociale 2020. Infatti, dal lato civilistico, tenuto conto che la maggior parte delle citate società sono sottocapitalizzate, è facile che le perdite d’esercizio abbiano eroso il capitale proprio, finanche arrivando ad azzerare il capitale sociale. Di talché scatterebbe il rispetto degli artt. 2482-bis e 2482-ter C.C. con i relativi obblighi, formali e sostanziali:

  • convocazione di assemblea ad hoc per l’esame della situazione patrimoniale aggiornata e accompagnata dalla relazione degli amministratori;
  • assunzione dei provvedimenti più idonei, quali la ricapitalizzazione, oppure la deliberazione di altre operazioni straordinarie, tenuto conto delle fattispecie che si possono presentare.

Fermo restando quanto sopra, si deve dare atto che il legislatore è intervenuto più volte con norme di soccorso (art. 1, c. 266, L. 30.12.2020, n. 178, sostituendo l’art. 6, D.L. n. 23/2020) al fine di sterilizzare le perdite in questo lasso temporale, ossia emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020, proprio per le ragioni straordinarie connesse alla pandemia. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli artt. 2446, c. 2, 2482-bis, c. 4, 2447 e 2482-ter C.C., è unitariamente posticipato all’assemblea che approva il bilancio del 5° esercizio successivo (2025).

Precisato brevemente il quadro di riferimento, non vi sono dubbi che una società (di capitali) che presenta il bilancio approvato dall’assemblea dei soci, nel quale il capitale netto è pressoché azzerato se non addirittura negativo, incontrerà diversi problemi nell’operatività quotidiana. Tra questi sicuramente sono da annotare le difficoltà nel rinnovo degli affidamenti bancari, piuttosto che per il mantenimento delle dilazioni nei pagamenti ai fornitori.
Dunque quali azioni intraprendere per non pregiudicare il “merito aziendale” (reputazione), senza attendere il periodo di grazia?
È chiaro che il panorama delle Pmi è molto complesso, per cui non esistono ricette di facile applicazione e gli interventi devono essere calibrati con particolare attenzione, avuto riguardo ad una serie di elementi, sia aziendali (prodotti/servizi, mercato, margini, ecc.), sia nella sfera dei soci (disponibilità finanziarie, finanziamenti già concessi, ecc.). Dovrà essere effettuata un’analisi al fine di valutare le prospettive per ritornare a produrre utili e, quindi, ravvisare la necessaria continuità aziendale. Superato tale step, qualora i soci abbiano risorse finanziarie disponibili o eventuali crediti (non solo per finanziamenti effettuati nel tempo) verso la stessa società, è opportuno rinunziarvi da parte dei medesimi soci, con il precipuo scopo della patrimonializzazione.
Sul punto il principio contabile OIC 28 (§ 36) prevede che la rinuncia del credito da parte del socio – se dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società – viene trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio, a prescindere dalla natura originaria del credito. Pertanto, in tal caso la rinuncia del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto.

Inoltre, tale opzione permette di beneficiare del c.d. aiuto alla crescita economica (ACE ordinaria e innovativa). Riguardo all’ACE “innovativa” introdotta dall’art. 19, cc. 2 – 7, D.L. 73/2021, in sintesi, è stabilito che:

  • la percentuale utilizzabile per il calcolo del rendimento nozionale riferito alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel 2021 è pari al 15% (senza rilevanza del pro rata temporis);
  • l’agevolazione può essere convertita sotto forma di credito d’imposta (in via anticipata);
  • il credito d’imposta può essere ceduto in alternativa al suo utilizzo in compensazione.

Alessandro Pescari

Fonte: Ratioquotidiano.it | 03.09.2021

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