Investimenti 4.0. Quale finestra utilizzare

Le possibilità offerte dal legislatore per finanziare l’innovazione dei beni strumentali.

La fiducia dei consumatori e delle imprese, sulla base di rilevazioni preliminari del mese di giugno effettuate dall’Istat, evidenzia un marcato aumento sia dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 110,6 a 115,1) sia dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 107,3 a 112,8). La crescita è trainata soprattutto dal deciso miglioramento tanto delle opinioni sulla situazione economica del Paese, quanto dei giudizi sull’opportunità attuale legata all’acquisto di beni durevoli.
Da non trascurare, inoltre, che molte imprese nell’anno appena trascorso, beneficiando anche delle garanzie statali, hanno avuto accesso a finanziamenti e rinegoziato le linee di credito, facendo così “cassa”. Di conseguenza, pare conveniente programmare sin da subito investimenti in quei beni aventi le caratteristiche per fruire delle agevolazioni di cui al Piano Nazionale Transizione 4.0 (già noto come Industria 4.0).

Infatti, le “agevolazioni 4.0” a seguito della riscrittura delle disposizioni di riferimento (art. 1, cc. 1051-1063 L. 178/2020) assumono una diversa applicazione in ragione del tempo in cui viene effettuato l’acquisto. Per effetto di ciò, la finestra che più massimizza il credito d’imposta è quella dal 1.01.2021 al 30.06.2022 (beni materiali nuovi con le caratteristiche di cui alla Tab. A, L. 232/2016):

  • 50% fino a 2,5 mln (di spesa);
  • 30% da 2,5 mln a 10 mln;
  • 10% da 10 mln a 20 mln.

È opportuno precisare che soltanto l’ordine accettato dal fornitore con il versamento dell’acconto nella misura di almeno il 20% del costo di acquisizione permette di ampliare il periodo agevolato oltre il 31.12.2021, ossia fino al 30.06.2022. Dopo tale data, il credito d’imposta subisce un effetto décalage e, allo stato, al più tardi per gli investimenti fino al 30.06.2023.

Premesso ciò, è importante ricordare che il paradigma 4.0 comporta un “cambio culturale” nel senso che non si deve trattare di un investimento finalizzato a sfruttare le agevolazioni fiscali, ma deve rappresentare il motore dell’innovazione in ambito aziendale, al fine di beneficiare di una moltitudine di dati e informazioni imprescindibili per essere connessi con le principali catene del valore.

Dal lato normativo e sulla scorta della prassi finora emanata, ricordiamo in sintesi gli ulteriori presupposti per usufruire correttamente delle disposizioni vigenti e sopra menzionate:

  • il bene strumentale (es. macchinario o impianto) deve essere nuovo e avere le caratteristiche intrinseche per l’interconnessione al sistema informativo del beneficiario dell’agevolazione; restano esclusi i beni con coefficiente di ammortamento inferiori al 6,5% e i mezzi di trasporto di cui all’art. 164, c. 1 D.P.R. 917/1986;
  • l’interconnessione può avvenire anche in un periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione del bene (fermo restando che fino a tale periodo non potrà essere utilizzata la percentuale maggiorata rispetto a quella cd. ordinaria del 10% o 6%);
  • il macchinario o l’impianto deve rispettare obbligatoriamente le 5+2/3 caratteristiche di cui all’allegato “A” alla L. 232/2016;
  • l’investimento deve essere localizzato nel territorio dello Stato e non deve essere dismesso entro il secondo periodo d’imposta successivo all’avvenuta interconnessione;
  • l’impresa deve essere in bonis e non avere subito sanzioni interdittive (art. 9, c. 2 D.Lgs. 231/2000);
  • l’impresa interessata deve inoltre avere assolto gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (Durc);
  • per gli investimenti superiori a 300.000 euro occorre la perizia asseverata da parte di Tecnico abilitato o Ente di certificazione accreditato;
  • le fatture di acquisto dovranno indicare le norme agevolative (Bene agevolabile ex art. 1, cc. 1054-1058 L. 178/2020);
  • l’investimento oggetto di agevolazioni dovrà essere comunicato al MISE.

Infine, come precisato dalla risposta all’interpello 8.06.2021, n. 394 dell’Agenzia delle Entrate, in via generale, l’impresa beneficiaria dovrà documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per tutto il periodo di fruizione del beneficio.

Alessandro Pescari

Fonte: Ratioquotidiano.it | 07.07.2021

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