Due diligence e responsabilità aziendale

Il punto del Parlamento Europeo sul tema che sembrerebbe non aver fatto progressi e che, quindi, necessita di una rivisitazione.

Il Parlamento Europeo, con la risoluzione del 10.03.2021, ha approvato le raccomandazioni alla Commissione sulla dovuta diligenza societaria e responsabilità delle imprese. In prima battuta ci si aspetterebbe di leggere un decalogo di principi sui quali ispirare delle norme indirizzate al buon governo dell’impresa, perlopiù finalizzate a uniformare le legislazioni dei vari Paesi membri dell’Unione Europea. Tuttavia, non è proprio così, anzi, le diverse “raccomandazioni” appaiono molto discutibili, in alcuni casi contraddittorie e non sempre ragionevoli/proporzionate, tenuto conto dell’ampia platea di riferimento.

Va detto che il documento in rassegna cita più volte i principi di semplificazione e proporzionalità avuto riguardo al sistema delle Pmi, tuttavia i passaggi principali non lasciano sonni tranquilli all’imprenditore già chiamato a presidiare disposizioni di ogni genere, oltre che rischi sempre più incombenti.

Di seguito, si riproducono soltanto 3 punti che evidenziano la portata del provvedimento e che meritano riflessioni da parte del legislatore nazionale, oltre che delle associazioni imprenditoriali, poiché il recepimento di siffatte regole porterebbe molto probabilmente più svantaggi che vantaggi non solo alle imprese, ma al sistema economico in genere.

Il Parlamento europeo (1.) ritiene che gli standard di dovuta diligenza volontaria abbiano dei limiti e non abbiano compiuto progressi significativi nella prevenzione dei diritti umani e dei danni ambientali e nel consentire l’accesso alla giustizia; adottare urgentemente requisiti vincolanti affinché le imprese identifichino, valutino, prevengano, cessino, mitighino, monitorino, comunichino, rappresentino, affrontino e rimedino gli impatti negativi potenziali e/o effettivi sui diritti umani, sull’ambiente e sul buon governo nella loro catena del valore; termini di armonizzazione, certezza del diritto, parità di condizioni e attenuazione dei vantaggi competitivi sleali dei Paesi terzi che derivano da standard di protezione inferiori e dal dumping sociale e ambientale nel commercio internazionale; (…) che la due diligence accresca la certezza e la trasparenza per quanto riguarda le pratiche di approvvigionamento delle imprese che si riforniscono da Paesi al di fuori dell’Unione e contribuirà a tutelare gli interessi dei consumatori garantendo la qualità e l’affidabilità dei prodotti e dovrebbe portare a pratiche di acquisto più responsabili e fornitori a lungo termine rapporti di impresa.

(11.) Alcune imprese, e in particolare le piccole e medie imprese quotate in Borsa e le piccole e medie imprese ad alto rischio, potrebbero necessitare di procedure di due diligence meno estese e formalizzate, e che un approccio proporzionato dovrebbe tener conto, tra gli altri elementi, il settore di attività, le dimensioni dell’impresa, la gravità e la probabilità dei rischi legati al rispetto dei diritti umani, della governance e dell’ambiente intrinseci alle sue operazioni e al contesto delle sue operazioni, inclusi geografici, il suo modello di business, il suo posizione nelle catene del valore e natura dei suoi prodotti e servizi; chiede che sia fornita un’assistenza tecnica specifica alle imprese dell’Unione, in particolare alle piccole e medie imprese, affinché possano ottemperare agli obblighi di dovuta diligenza.

(23.) Per applicare la dovuta diligenza, gli Stati membri dovrebbero istituire o designare autorità nazionali per condividere le migliori pratiche, svolgere indagini, controllare e imporre sanzioni, tenendo conto della gravità e della natura ripetuta delle violazioni.
Sul punto sembra che le istituzioni europee non abbiano tenuto conto dell’ampio quadro regolatorio già esistente e in particolare della regola generale del “business judgment rule”, secondo cui non sono sindacabili le scelte o valutazioni di opportunità e di convenienza effettuate dall’imprenditore o dall’organo di amministrazione.

Alessandro Pescari

Fonte: Ratioquotidiano.it | 14.04.2021

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