Aiuti di Stato, prorogato e modificato il Temporary framework

A causa del perdurare della pandemia, la Commissione Europea ha deciso di continuare la strada iniziata il 19.03.2020, aumentando e ampliando i massimali stabiliti. 

La Commissione Europea recentemente ha deciso di prorogare fino al 31.12.2021 il Quadro Temporaneo (Temporary framework) per gli aiuti di Stato adottato il 19.03.2020 per sostenere l’economia nel contesto della pandemia. La Commissione ha inoltre deciso di ampliarne il campo di applicazione, aumentando i massimali precedentemente stabiliti e di consentire la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno. La scadenza del Quadro Temporaneo era stata fissata al 30.06.2021, fatta eccezione per le misure di ricapitalizzazione che potevano essere concesse fino al 30.09.2021. Tenuto conto del protrarsi e dell’evoluzione della pandemia, la Commissione europea ha prorogato fino al 31.12.2021 tutte le misure previste nel Quadro Temporaneo (QT), comprese le misure di ricapitalizzazione.

A seguito di ciò i massimali stabiliti nel QT adottato il 19.03.2020 sono aumentati per alcune misure di sostegno:
– gli aiuti di importo limitato per impresa sono più che raddoppiati: 1,8 milioni (da 0,800 mln) di euro per le imprese operanti nei settori diversi dalla produzione primaria di prodotti agricoli e dalla pesca e acquacoltura. Per tali ultimi settori, rispettivamente, i nuovi massimali sono di 225.000 euro (contro 100.000) e 270.000 euro (contro 120.000);
– per le imprese particolarmente colpite dalla crisi derivante da Covid-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di euro per impresa (in precedenza 3 milioni di euro). La Commissione concederà inoltre agli Stati membri la possibilità di convertire, fino al 31.12.2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del quadro temporaneo (le garanzie, i prestiti o gli anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, nel rispetto delle condizioni previste. In linea di principio, la conversione non potrà superare i nuovi massimali stabiliti per gli aiuti di importo limitato (225.000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli, 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 1,8 milioni di euro per le imprese di tutti gli altri settori). L’obiettivo è incentivare gli Stati membri a scegliere, in primo luogo, strumenti rimborsabili come forma di aiuto.

Precisato quanto sopra, si ricorda inoltre che:
– la proroga della scadenza e dell’importo massimo consentito del QT non implica modifiche automatiche ai singoli incentivi. Di conseguenza, è necessario il recepimento da parte dell’ente pubblico competente (Stato, Regioni, Camere di Commercio, ecc.) e la comunicazione alla Commissione, oppure si dovrà fare riferimento ad un regime quadro comunicato alla Commissione e da questa approvato;
– gli aiuti concessi tramite il QT (sezione 3.1) devono essere tenuti distinti dal plafond “de minimis“;
– il plafond di 1,8 milioni, come gli altri sopra richiamati per i settori specifici, è da intendersi come massimale per gli incentivi concessi dal 19.03.2020 al 31.12.2021.
Infine, per il monitoraggio della propria posizione, non sempre agevole, le imprese interessate possono consultare il Registro Nazionale Aiuti di Stato per capire quali incentivi configurabili come aiuti di Stato hanno ottenuto e per verificare i plafond a disposizione, sia sul “de minimis“, sia sulla sezione 3.1. del Quadro Temporaneo. 

Alessandro Pescari

Fonte: Ratioquotidiano.it | 16.02.2021

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *