Autoimpiego, agevolazioni in attesa dell’apertura dello sportello

Il D.M. 11.07.2025, in attuazione degli artt. 17 e 19 D.L. 60/2024, promuove l’inclusione attiva e l’inserimento al lavoro, mediante specifiche azioni a sostegno dell’avvio di iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali dei giovani under 35.

Il D.M. 11.07.2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21.08.2025, n. 193) disciplina le modalità attuative delle misure “Autoimpiego Centro-Nord (ACN)” e “Resto al Sud 2.0 (RSUD)”, previste dagli artt. 17 e 18 D.L. 7.05.2024, n. 60. Di seguito, si illustrano le linee principali del regolamento in attesa dell’operatività dello sportello telematico, demandato ad Invitalia che sarà operativo non prima di 90 giorni.

Sono destinatari del provvedimento i giovani under 35 anni (non ancora compiuti), che siano: disoccupati, inoccupati o inattivi, in condizione di marginalità sociale, vulnerabilità o discriminazione, secondo il Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, nonché i disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL).
Sono ammissibili le iniziative economiche avviate nel mese precedente la domanda, inattive al momento della domanda, nella forma di: lavoro autonomo con partita Iva, impresa individuale iscritta al Registro delle Imprese; impresa societaria (S.n.c., S.a.s., S.r.l. o cooperativa); libero-professionale, anche tramite società tra professionisti.

Benefici e sostegni finanziari – Per l’agevolazione “Autoimpiego Centro-Nord”, è previsto un voucher pari al 100% dell’investimento, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio dell’attività, per un importo massimo di 30.000 euro; sono previsti fino a 40.000 euro se relativi all’acquisto di beni/servizi innovativi, tecnologici, digitali o finalizzati alla sostenibilità ambientale o al risparmio energetico. Per l’agevolazione “Resto al Sud 2.0”, invece, è previsto un voucher pari al 100% dell’investimento, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio dell’attività, per un importo massimo di 40.000 euro. In caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale, l’importo massimo del voucher è pari a 50.000 euro.
Nel caso di investimenti fino a 120.000 euro, è previsto un contributo fino al 65% (Centro-Nord), 75% (Mezzogiorno); per investimenti tra 120.000 e 200.000 euro, il contributo previsto arriva fino al 60% (Centro-Nord), 70% (Mezzogiorno).
Ogni iniziativa agevolata beneficia del contributo di servizi di tutoring del valore di 5.000 euro suddivisi in 2 componenti: supporto tecnico (5.000 euro), erogato da Invitalia, finalizzato a fornire assistenza con particolare riferimento agli adempimenti amministrativo-autorizzativi e alla rendicontazione delle spese effettuate; tutoring gestionale (1.000 euro), erogato dall’Ente Nazionale per il Microcredito, dedicato al sostegno nella fase di penetrazione del mercato e di risoluzione delle criticità imprenditoriali emergenti nello start-up dell’iniziativa.

Revoca delle agevolazioni – Ai sensi dell’art. 30 del citato decreto, Invitalia può disporre la revoca totale o parziale del contributo concesso in caso di: assenza di uno o più requisiti del soggetto beneficiario o dell’iniziativa agevolata, ovvero documentazione prodotta incompleta e/o irregolare; non sostenimento delle spese entro il termine prescritto dal Provvedimento di concessione; trasferimento fuori dai territori di applicazione dell’agevolazione, ovvero cessione/destinazione a usi diversi da quelli previsti, prima che siano decorsi 3 anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni; cessazione, cessione, concessione in affitto dell’attività prima che siano trascorsi 3 anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni; liquidazione giudiziale, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie prima che siano decorsi 3 anni dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni; mancata accettazione da parte del beneficiario dei controlli di Invitalia o del Ministero del Lavoro sull’attività agevolata. In caso di revoca totale il soggetto beneficiario non ha diritto a ricevere le quote di contributo non ancora erogate ed è tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente già ricevuti.
In caso di revoca parziale, Invitalia procede alla rideterminazione dell’importo delle agevolazioni spettanti, disponendo il recupero degli eventuali maggiori importi erogati.

Alessandro Pescari

Fonte: RatioQuotidiano | 16.09.2025

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