Rafforzamento patrimoniale PMI, varate le prime regole attuative

Il credito d’imposta conferma la complessità per l’accesso e l’ottenimento è soggetto a plurime condizionalità. 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 10.08.2020 ha firmato i decreti attuativi che rendono operative le misure per il sostegno alla
patrimonializzazione delle piccole e medie imprese. Si tratta delle previsioni contenute all’art. 26 del Decreto Rilancio per le società di capitali o cooperative (a esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo) che effettuino aumenti di capitale, abbiano sede legale in Italia, ricavi compresi fra 5 e 50 milioni di euro e abbiano registrato nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica (Covid-19), un calo dei ricavi non inferiore al 33% rispetto al 2019.
La richiamata disposizione prevede, tra l’altro, un credito d’imposta del 20% dell’importo investito (non superiore ai 2 milioni di Euro) da effettuare a partire dal 20.05.2020 e interamente sottoscritto e versato entro il 31.12.2020, in una o più società. In parallelo, alla società conferitaria spetta un ulteriore credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale stesso, avuto riguardo al bilancio di esercizio 2020.
Il decreto attuativo prevede la presentazione delle istanze all’Agenzia delle Entrate, secondo termini e modalità non ancora definiti. L’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla ricezione, comunica poi l’esito della richiesta e in caso di esito positivo, l’importo del credito effettivamente spettante. Il tax credit in commento (come molti altri) è soggetto alla limitazione delle risorse stanziate e secondo l’ordine di presentazione delle istanze.
Il decreto attuativo prevede/conferma inoltre una serie di aspetti:

  • le domande telematiche debbano essere 2, la prima per il socio (esclusivamente persona fisica) che effettua l’aumento di capitale sociale/sovrapprezzo e la seconda eventualmente per la società
    conferitaria, in relazione al bonus sulle perdite eccedenti il patrimonio netto;
  • il credito d’imposta spetta nel limite di 800.000 Euro previsto dal quadro temporaneo degli aiuti UE;
  • sono escluse le società/socie controllanti o collegate;
  • il socio e la società devono comunicare reciprocamente l’entità del credito d’imposta (teorico) spettante in modo tale da non sforare il limite complessivo degli 800.000 Euro (massimo consentito);
  • il credito d’imposta decade qualora non siano rispettate le diverse previsioni contenute nella norma agevolativa (art. 26, c. 2 D.L. 34/2020).

In attesa dell’ulteriore provvedimento attuativo, è da rilevare ancora una volta l’estrema complessità, per non dire farraginosità, di agevolazioni che dovrebbero avere ampia diffusione, in particolare per le Mpmi che soffrono da tempo di sottocapitalizzazione. Senza contare che queste misure molto spesso sono soltanto teoriche, poiché legate al deprecato click day.

Alessandro Pescari

Fonte: Ratioquotidiano.it | 02.09.2020

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