Ricerca e Sviluppo, pubblicate le disposizioni attuative

Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 21.07.2020 le regole attuative del Piano
transizione 4.0 previsto dalla legge di Bilancio 2020

Il decreto ministeriale del 26.05.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nell’ambito di tale intervento, è stato introdotto un nuovo credito d’imposta, differenziato, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (nella generalità dei casi, il periodo 2020). Contestualmente, è stata disposta l’anticipata cessazione dell’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Prima di passare in rassegna le disposizioni attuative, questi in breve i lineamenti dei nuovi “bonus”;
per gli investimenti in R&S, ossia per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, 12% e nel limite di 3 milioni di euro (ragguagliato ad anno);
– per le attività di innovazione tecnologica, ovvero per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, 6% e nel limite di 1,5 milioni di euro. La misura sale al 10% se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
– per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, 6% e nel limite di 1,5 milioni.
Il decreto attuativo, in particolare stabilisce i criteri per la corretta classificazione sul piano tecnico delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta nonché per l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta; sono inoltre dettati i criteri per la determinazione e l’imputazione temporale delle spese ammissibili e in materia di oneri documentali.
L’articolato, infatti, prevede e regolamenta:
(art. 2) l’identificazione e la classificazione delle attività di ricerca e sviluppo;
(art. 3) le attività attinenti l’innovazione tecnologica;
(art. 4) le attività di design e innovazione estetica;
(art. 5) l’individuazione delle fattispecie di attività rientranti nell’innovazione tecnologica alle quali, in attuazione di quanto previsto dal c. 203, quarto periodo, dell’art. 1 della legge 27.12.2019, n. 160, si rende applicabile la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta dal 6 al 10%;
– (art. 6) la documentazione, la determinazione e l’imputazione temporale delle spese ammissibili, che devono rispettare le regole generali di effettività, pertinenza e congruità, nonché di imputazione temporale con riferimento all’arti. 109, cc. 1 e 2 del D.P.R. 917/1986 (Tuir) e devono risultare da certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Lo stesso art. 6 del decreto specifica le regole per la determinazione e documentazione delle spese del personale (fogli presenza nominativi), delle quote di ammortamento dei beni materiali mobili e dei software, dei canoni di leasing e dei costi degli amministratori, che non possono eccedere il 50% del compenso fisso ordinario e che rilevano solo previo il pagamento dell’intero compenso fisso. Per dette rilevazioni e imputazioni sono richieste anche specifiche dichiarazioni da parte del legale rappresentante/titolare dell’impresa interessata.

Alessandro Pescari

Fonte: Ratioquotidiano.it | 05.08.2020

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