Moratoria mutui, ripristinata la parità di trattamento

Limiti e portata della misura a favore di professionisti e imprese che hanno accusato un calo di fatturato a causa del coronavirus.

Ripristinata la parità di trattamento tra mutuatari prima casa, senza discriminazioni tra lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori. A porre rimedio ad una formulazione “deficitaria” dell’art. 54 D.L. 18/2020 (Cura Italia), è intervenuto l’art. 12 D.L. 8.04.2020, n. 23 (Decreto Liquidità), cosicché anche artigiani e commercianti rientrano tra i soggetti titolari di mutui ipotecari prima casa che, a determinate condizioni, potranno accedere alla moratoria per le rate in scadenza nel periodo marzo-dicembre 2020.
Infatti, la disposizione di cui all’art. 54 del Decreto citato per un periodo di 9 mesi, in deroga alla disciplina del Fondo di cui all’art. 2, cc. 475-480 L. 244/2007, ammette(va) ai benefici del Fondo i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.02.2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Sul punto, l’interpretazione restrittiva offerta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come si deduce dalla lettura del modulo già licenziato e disponibile sul sito in data 30.03.2020 (qui il link), nega la possibilità di presentare la domanda di moratoria per mutui “prima casa” ai piccoli imprenditori, artigiani e commercianti.
La posizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze non risultava aderente alle disposizioni introdotte dal decreto “Cura Italia”, anche per quanto chiarito nella relazione di accompagnamento.
Invero, riguardo al “lavoratore autonomo” e “libero professionista“, il Mef precisa che “per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 L. 22.05.2017, n. 81 (attività non imprenditoriali. Sono pertanto escluse le imprese e le ditte individuali); per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della L. 14.01.2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima L. 4/2013”.
Ciò lasciava perplessi almeno per due ordine di motivi: il primo, perchè l’art. 54 D.L. 18/2020 (decreto “Cura Italia”), rubricato “Attuazione del Fondo solidarietà mutui, “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”, è contenuto in un corpus normativo avente carattere emergenziale e, come tale, dovrebbe trovare ampia applicazione, senza discriminazioni e il secondo, perché l’esegesi della disposizione e, in particolare, le indicazioni fornite nella relazione di accompagnamento al provvedimento non lasciano trasparire alcuna limitazione nella fruizione di detta moratoria. Il richiamo stesso alle “attività commerciali” (oltre a quelle professionali) e al calo apprezzabile del fatturato, non può che condurre ad altra interpretazione, ossia che anche i piccoli imprenditori, artigiani e commercianti (art. 2083 C.C.), hanno la facoltà di accedere alla moratoria per i mutui inerenti l’acquisto della prima casa per importi fino a 250.000 euro.
Di conseguenza, alla luce del richiamato art. 12 del Decreto Liquidità, in vigore dal 9.04.2020, il Mef è chiamato a rivedere il modello per accedere alla moratoria in argomento.

Alessandro Pescari

Fonte: Ratioquotidiano.it | 15.04.2020

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