Cassa integrazione anticipata dalle banche a ostacoli

Cassa integrazione per i dipendenti anticipata dalla banche con iter tutt’altro che agevole. Modulistica copiosa, conto corrente dedicato e solidarietà del lavoratore con il proprio datore. Alla presenza del Ministro del lavoro le parti sociali e Abi hanno sottoscritto la convenzione per l’anticipazione ai lavoratori dei trattamenti di integrazione al reddito, ex art. 19-22 del dl 18/2020 Cura Italia. La convenzione appare assai articolata e prevede numerosi allegati da produrre, sia da parte dal lavoratore sia da parte del datore di lavoro. La convenzione è immediatamente operativa per le banche che vorranno aderirvi; trattasi, di fatto, di una anticipazione finanziaria nella misura forfettaria di euro 1.400 per nove settimane (massimo), da rapportare al numero delle settimane oggetto dell’effettivo ricorso allo strumento ex lege e ulteriormente da riproporzionare per orari part time. L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale, che avrà effetto solutorio del debito maturato e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi. L’anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca), destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore e abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga. I lavoratori interessati, dovranno presentare la domanda a una delle banche aderenti alla convenzione, corredata dalla relativa documentazione, secondo quanto riportato negli appositi schemi allegati alla stessa convenzione. Tutta la procedura dovrà avvenire con modalità telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali, stante l’emergenza sanitaria. È prevista, attualmente, l’ulteriore apertura di un «apposito» conto corrente e, per le relative condizioni, l’accordo prevede trattamenti di favore, in coerenza alla finalità e alla valenza sociale dell’iniziativa. L’apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento, da parte dell’Inps, del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga ovvero in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse. Il lavoratore e/o il datore di lavoro dovranno informare, tempestivamente, la banca interessata, circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione per l’emergenza Covid- 19. In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi, qualora l’Inps non abbia eseguito il pagamento, la banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore, il quale provvederà a estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta. L’inadempimento del lavoratore comporterà, per il datore di lavoro, il relativo versamento su tale conto corrente, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore dovrà dare preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro, attraverso la modulistica allegata alla stessa convenzione e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente, evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge. Sussiste, inoltre, la responsabilità in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della più volte citata convenzione ovvero a fronte del mancato accoglimento (totale o parziale) della richiesta di integrazione salariale. Infine, quanto alla modulistica approntata, sono ben dodici i modelli da utilizzare da parte dei lavoratori e dei rispettivi datori di lavoro, differenziati tra richieste di tipo ordinario, ex Covid-19, in deroga e per altre causali, da trasmettere ai soggetti interessati anche per la domiciliazione bancaria, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec. Al riguardo, il solo lavoratore dovrà munirsi di copia documento d’identità e di copia codice fiscale, nonché della dichiarazione dell’azienda con la quale si attesti di aver proceduto all’inoltro della domanda di Cigs all’Ente competente con richiesta di pagamento diretto secondo la normativa vigente, di una lettera di impegno irrevocabile ad autorizzare l’Inps a effettuare l’accredito delle sue spettanze direttamente sul conto corrente su cui è stata concessa la disponibilità dell’anticipazione, di una copia della raccomandata con avviso di ricevimento (o strumento equipollente) per la richiesta di domiciliazione irrevocabile dello stipendio e dell’importo relativo al contributo di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs), Cigs in deroga, di una copia ultima busta paga, di una copia del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero e, per concludere, in presenza di lavoratore dipendente da azienda non associata alle parti sottoscrittrici, della dichiarazione del datore di lavoro di condividere e aderire ai principi, criteri e strumenti previsti nella convenzione.

Alessandro Pescari e Fabrizio G. Poggiani

Fonte: ItaliaOggi | Guida manageriale all’emergenza Virus | 03.04.2020

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